L’Inps ha pubblicato la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 contenente dei chiarimenti circa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014.
In particolare tale decreto ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
La circolare riporta in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.
Si allega la circolare dell’Inps con la sintesi dei requisiti