Lotta alla criminalità negli appalti: la competenza è statale

La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata il 25 febbraio 2015 e depositata in cancelleria il 12 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia che, per gli appalti di importo superiore a 100.000,00 euro, prevedeva l’obbligo, per gli aggiudicatari, di indicare un numero di conto corrente unico sul quale le stazioni appaltanti potessero far confluire tutte le somme relative all’appalto, nonché la nullità dei contratti, qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa vengano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

In particolare, la Consulta ha ritenuto che la normativa regionale fosse in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera h, della Costituzione, il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa assoluta in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”. A tale conclusione, la Corte è giunta richiamando la sua costante giurisprudenza, a tenore della quale “l’attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta […] un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati […] devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione» (sentenza n. 401 del 2007). Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell’intervento legislativo […] così da identificare correttamente anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2011). In applicazione di detti criteri, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 va senz’altro ricondotto alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013)”.

Sostanzialmente, dunque, secondo la Corte, la portata della normativa regionale impugnata non può essere considerata solo dal punto di vista del settore su cui insiste (nella specie, quello dei lavori pubblici), ma ne va valutato, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, il contenuto precettivo. Ora, essendo la ratio delle norme impugnate quella di evitare collusioni malavitose nelle gare d’appalto e di garantire la trasparenza delle stesse, è chiaro che esse costituiscono un’ingerenza del legislatore regionale in una materia – “ordine pubblico e sicurezza” – che la Costituzione assegna esplicitamente alla competenza esclusiva dello Stato.

Si attendono ora le conseguenze della pronuncia su altre norme regionali in tema di lotta alla criminalità organizzata negli appalti pubblici.

Il link della sentenza: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=33

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it