Il segretario generale della Giustizia Amministrativa con un comunicato del 9 marzo 2015 ha informato che il TAR del Lazio, Sezione I Ter, all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2015, ha accolto i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti con i quali il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile presso il Comune di Roma di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, e la relativa circolare del Ministro dell’Interno del 7.10.2014.
Nel decidere tali controversie, il giudice amministrativo ha eseguito una ricognizione della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, giungendo ad affermare che:
– l’attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e, conseguentemente, matrimoni del genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile;
– tuttavia, l’annullamento di trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, può essere disposto solo dall’Autorità giudiziaria ordinaria;
– il Ministero dell’Interno e le Prefetture, quindi, non hanno il potere di intervenire direttamente, annullando le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all’estero.