Con sentenza n. 660 del 12 marzo 2015 il Tar Palermo, Sez. III, pone un ulteriore tassello nell’annosa diatriba inerente la regolarizzazione del DURC negativo nelle gare di appalto.
In particolare, la pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza relativa al rapporto intercorrente tra l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice degli appalti, che sancisce l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ovvero l’impossibilità di stipulare contratti da parte dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, accertate in maniera definitiva alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, e l’art. 31, comma 8, del D.lgs. 69/2013, il quale prevede che “ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato (…) a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita’”.
Ora, una parte della giurisprudenza, tra cui la recentissima sentenza del 16 febbraio 2015 del Consiglio di Stato, sostiene che tale ultima disposizione abbia modificato, per incompatibilità, la prescrizione dell’art. 38 del codice, nella misura in cui il requisito della regolarità contributiva deve ritenersi sussistente non più al momento della domanda di ammissione alla procedura, quanto, piuttosto, alla scadenza dei 15 giorni assegnati dall’ente per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Il Tar siciliano, invece, non condivide tale orientamento, asserendo che con riguardo alle ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), e di aggiudicazione del contratto di cui all’art. 11, comma 8 del codice, il requisito della regolarità contributiva debba sussistere al momento della dichiarazione, essendo preclusa una regolarizzazione postuma.
In particolare, i giudici palermitani hanno motivato tale assunto affermando che, se si aderisse all’opinione contraria, si determinerebbe un’interpretazione abrogatrice dell’art. 38, comma 1, lett. i) del codice e si sovvertirebbe il principio, posto a tutela della parità di trattamento, del possesso dei requisiti generali per tutta la durata della gara. Aderendo alla contraria opinione si finirebbe per negare che la regolarità contributiva costituisca un requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara, dal momento che sarebbero ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che siano disposti a regolarizzare la propria posizione contributiva.
Inoltre, essi hanno sottolineato un’ulteriore conseguenza negativa, che deriverebbe dall’accoglimento dell’opinione opposta, consistente nella dilatazione dei tempi di gara dovuta al rilascio in un tempo più lungo del DURC, di quello che invece occorrerebbe effettuando un mero riscontro della regolarità alla data della dichiarazione.
Rimane, dunque, aperta la questione, in attesa che la giurisprudenza giunga ad una posizione condivisa e dirima i dubbi circa le modalità di coordinamento tra le due norme.