La questione relativa all’illegittimità della Tabella H arriva all’Assemblea Regionale Siciliana. E’ stata infatti depositata, giorno 11 marzo 2015, un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con la quale si chiede di fare luce sulla vicenda. L’interrogazione, che porta la firma di un gruppo di deputati del M5S, interviene in un momento particolarmente critico per il provvedimento, oggetto di un ricorso collettivo al Tar Palermo da parte di enti che hanno presentato istanza di ammissione al contributo per le attività inerenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, esclusi perché non beneficiari di una precedente legge regionale di riconoscimento di contributi.
Tali enti, il cui pensiero è ben espresso da un articolo del dott. Edoardo Barbarossa, presidente della Fondazione Ebbene, anch’essa esclusa, pubblicato sul quotidiano giuridico LeggiOggi.it, stanchi di una procedura che presenta evidenti lacune dal punto di vista della trasparenza, hanno deciso di rivolgersi all’autorità giudiziaria per veder riconosciuto il loro diritto a percepire il contributo previsto dall’art. 128 della l.r. 11/2010, rappresentati, a tal fine, dall’avv. Carmelo Giurdanella.
Si attende, dunque, in pendenza dell’azione proposta dagli enti esclusi, la risposta scritta all’interrogazione, che non dovrebbe tardare ad arrivare, attesa l’importanza dei contributi per gli enti esclusi, dal momento che essi costituiscono spesso la principale – se non l’unica – fonte di finanziamento per attività rilevanti in contesti sociali difficili o destinate a particolari categorie di soggetti che, senza di esse, si vedrebbero privati di importanti punti di riferimento.
Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati quanto prima nelle pagine di Giurdanella.it.
Di seguito il testo integrale dell’interrogazione presentata all’ARS:
INTERROGAZIONE
(risposta scritta)
N. 2917/2015 – Chiarimenti sui criteri adottati per i contributi di cui all’art. 128 L.R. 11/2010 e successive modificazioni
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, premesso che:
con Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione del 17 settembre 2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Tale avviso conteneva, all’art. 2, comma 17, la norma secondo la quale “gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti”;
su questa base alcune ONLUS operanti nel settore del disagio sociale e della disabilità, tra le quali la Fondazione ÈBBENE, presentavano le loro istanze, valutate le quali il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali trasmetteva i relativi elenchi alla Segreteria generale della Presidenza della Regione;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 374 del 17 dicembre 2014, ha approvato tali elenchi, dai quali risulta che tutte le ONLUS in questione avessero ottenuto un punteggio utile per l’ammissione ai benefici. In particolare la Fondazione ÈBBENE otteneva un punteggio di 71/100;
la delibera sopra citata specificava poi che, ove le risorse assegnate al singolo dipartimento non fossero sufficienti a coprire tutte le istanze finanziate, avrebbe dovuto procedersi “con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all’importo stimato dalle competenti commissioni dipartimentali”;
la stessa Giunta regionale, pochi giorni dopo, con deliberazione n. 391 del 29 dicembre 2014, ha modificato tale criterio, stabilendo di “integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 374” con la specificazione che si riferisca che “la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell’anno 2013”;
sulla scorta di tale delibera, il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con Decreto dirigenziale n. 2950 del 31 dicembre 2014, ha ripartito i 2.050.187,66 € spettantigli tra gli enti “già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi”, riducendo il contributo in rapporto alla spesa storica dell’anno 2013. Tutti gli altri enti – tra cui le ONLUS di cui sopra – inseriti nella graduatoria con proposta di contributo di cui agli elenchi trasmessi dal Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali in data 26 novembre 2014 ed ai quali la Commissione di Valutazione ha attribuito un punteggio pari o superiore a 70/100 sono risultati, dunque, esclusi, perché privi di “precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi”.
rilevato che:
è lecito chiedersi se la “specialità” di quegli “enti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi” li renda titolari di un diritto a vita oppure li ha resi più semplicemente beneficiari di un riconoscimento politico;
nella gran parte dei casi, le norme dalle quali si fa discendere il diritto delle associazioni beneficiarie ad essere valutate prioritariamente siano contenute in leggi finanziarie regionali o, addirittura, in leggi di assestamento di bilancio. Dunque, la priorità riconosciuta a tali enti non ha, a monte, un percorso progettuale che li renda più meritevoli di altri;
nelle residuali ipotesi in cui, invece, il riconoscimento non sia avvenuto in sede di finanziaria o di assestamento di bilancio, esso ha trovato spazio in leggi-provvedimento che lasciano spazio a più di qualche perplessità in ordine alla loro legittimità;
vi è, infine, un caso in cui non è possibile nemmeno individuare la legge di riconoscimento, dal momento che l’indicazione fornita agli atti risulta errata, non essendo possibile rinvenire nella norma ivi riportata alcun riferimento a contributi ad enti; un caso in cui la norma richiamata è errata, poiché quella di riferimento è l’articolo successivo; un caso in cui la norma richiamata è stata, addirittura, espressamente abrogata;
considerato che
siamo in presenza di una procedura del tutto arbitraria, per molti versi illegittima, che stabilisce un privilegio permanente per enti anche meritevoli, ma certamente non più di altri enti che operano nel settore della disabilità e del disagio sociale;
anche l’idea di concedere un diverso contributo fra i diversi enti sulla base della loro semplice richiesta è un atto di sicura irresponsabilità e di assoluto arbitrio;
con l’introduzione della priorità per gli “enti beneficiari di contributi riconosciuti da precedenti norme regionali”, la tabella h ha previsto un forte elemento di disfavore nei confronti di tutti gli altri enti;
tale discriminazione è senza dubbio suscettibile di ledere il principio di libera concorrenza, soprattutto alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale nazionale, che ha affermato che l’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato, anche se non iscritte alla Camera di Commercio o al Registro delle imprese, possano esercitare un’attività economica. Infatti, dal momento in cui si ammette che gli enti senza fine di lucro possano svolgere attività economica, un aiuto riconosciuto ad alcuni di essi sulla base di irragionevoli criteri, slegati da ogni valutazione circa la meritevolezza della loro attività rispetto a quella svolta dai restanti enti, è idoneo a falsare la concorrenza, consentendo agli enti beneficiari di fornire servizi di migliore qualità e – probabilmente – a condizioni più vantaggiose;
visto che
nonostante la spesa storica dell’anno 2013 venga individuata dalla Giunta come criterio in proporzione al quale modulare la riduzione dei contributi spettanti a ciascun ente, non può non valutarsi come, in realtà, esso finisca inevitabilmente col configurare un nuovo criterio di precedenza, introducendo, di fatto ed in maniera assolutamente arbitraria, il principio secondo il quale chi c’era nel 2013 può esserci anche nel 2014, mentre chi non c’era non esiste!
la procedura va subito interrotta per stabilire quali enti veramente possono risultare strategici per la regione Siciliana e per le sue politiche di lotta al crescente disagio sociale;
per sapere
i motivi per i quali la Giunta di Governo della Regione Siciliana, ha ritenuto di discostarsi dai criteri stabiliti nell’avviso pubblico, emanato il 17 settembre 2014, per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
se non ritengano opportuno annullare la Delibera Giunta n. 391/2014 e, per l’effetto, ordinare che si dia esecuzione alla delibera della Giunta n. 374/2014 e che vengano ridotte proporzionalemente le somme previste per tutti gli enti idonei.
Gli interroganti chiedono risposta scritta e con urgenza
(11 Marzo 2015)
FIRMATARI
FERRERI – ZITO – TRIZZINO – CANCELLERI – PALMERI – CIACCIO – MANGIACAVALLO – ZAFARANA – CAPPELLO – FOTI – LA ROCCA – CIANCIO – SIRAGUSA – TANCREDI