Tra le tante polemiche che hanno investito la famigerata tabella h del 2014, avverso la quale una serie di enti del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali, rappresentati dall’avv. Carmelo Giurdanella, hanno proposto ricorso collettivo, vi è la violazione del principio comunitario della libera concorrenza che essa ha realizzato.
Infatti, uno degli obiettivi primari dell’Unione europea è quello di creare un mercato unico in cui tutti gli operatori possano interagire tra loro in libera concorrenza.
Il principio di libera concorrenza è sempre stato immediatamente riferito alle imprese, ma non deve escludersene l’estensione anche ad enti diversi, i quali pure esercitino un’attività economica, dal momento che esso ha ormai, per la sua importanza e per il richiamo che ne viene fatto in tutto il sistema normativo europeo, assunto carattere di principio generale dell’Unione europea, la cui ratio è quella di evitare che ogni soggetto, che svolga attività economica, si trovi illegittimamente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri operatori economici.
Ebbene, con l’introduzione della priorità per gli “enti beneficiari di contributi riconosciuti da precedenti norme regionali”, la tabella h ha previsto un forte elemento di disfavore nei confronti di tutti gli altri enti.
Tale discriminazione è senza dubbio suscettibile di ledere il principio di libera concorrenza, soprattutto alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale nazionale, che ha affermato che l’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato, anche se non iscritte alla Camera di Commercio o al Registro delle imprese, possano esercitare un’attività economica!
Infatti, dal momento in cui si ammette che gli enti senza fine di lucro possano svolgere attività economica, un aiuto riconosciuto ad alcuni di essi sulla base di irragionevoli criteri, slegati da ogni valutazione circa la meritevolezza della loro attività rispetto a quella svolta dai restanti enti, è idoneo a falsare la concorrenza, consentendo agli enti beneficiari di fornire servizi di migliore qualità e – probabilmente – a condizioni più vantaggiose.
Ricordiamo, peraltro, che la violazione del principio comunitario di concorrenza rileva nel nostro ordinamento per effetto dell’art. 117 della Costituzione, il quale fa riferimento espresso al rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” da parte del legislatore nazionale e regionale.