La questione coinvolge numerose normative susseguitesi nel tempo da leggere anche in relazione a importanti principi amministrativi. Il punto di partenza riguardo all’utilizzo delle graduatorie è rappresentato dall’articolo 36 del Dlgs n.165 del 2001 il quale dispone, in primo luogo, la possibilità per le amministrazioni di sottoscrivere contratti a tempo determinato utilizzando le proprie graduatorie di concorsi a tempo indeterminato. Centrale il successivo richiamo alla legge n.350 del 2003 la quale, in attesa dei regolamenti disciplinanti modalità e criteri per l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni dello stesso comparto, all’articolo 3 comma 61, consente ad Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non economici di effettuare assunzioni utilizzando graduatorie approvate da altre amministrazioni previo accordo con queste ultime. Possibilità da ultimo estesa a tutte le Amministrazioni pubbliche dal Decreto Legislativo 101 del 2013.
Quest’ultimo, dopo aver disposto esplicitamente la subordinazione delle nuove procedure concorsuali all’obbligo (con alcuni limiti) di immissione in organico dei concorrenti risultati idonei in precedenti graduatorie della stessa amministrazione e dopo aver confermato le norme in tema di eccedenze di personale e mobilità; attraverso il successivo richiamo allo stesso articolo della legge n.350 del 2003 visto in precedenza, ribadisce indirettamente l’attuale non obbligatorietà dell’utilizzo di graduatorie di altre PA.
La portata applicativa e le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza ci permettono di sciogliere possibili nodi interpretativi.
Pur tenendo fermi i requisiti riguardanti la corrispondenza di comparto e il previo accordo tra le amministrazioni interessate, i pareri del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni hanno confermato l’utilizzabilità di tali assunzioni ed hanno comprensibilmente affermato la necessità che l’accordo tra Amministrazioni avvenga prima dell’indizione della procedura concorsuale o prima della formale approvazione della graduatoria, al fine di meglio garantire i principi di trasparenza ed imparzialità da eventuali assunzioni nominative mascherate.
Pur tuttavia gli stessi Enti, in successivi pareri, hanno lasciato la porta aperta anche ad accordi sopravvenuti dopo l’approvazione della graduatoria, pur se ritenuta la procedura meno conveniente.
Ancor più estensiva l’interpretazione della Giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che premiando l’autonomia amministrativa nonché gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, alla base della legislazione richiamata, consentirebbero tali assunzioni anche attraverso un accordo successivo tra amministrazioni, alla sola condizione che il profilo e la categoria professionale richiesti nel posto da ricoprire corrispondano a quanto previsto nel bando della graduatoria da utilizzare.