Ancora una volta la Giurisprudenza si è imbattuta in una controversia inerente la validità di un contratto stipulato tra una Società ed un Comune non preceduto dall’assunzione dell’impegno di spesa da parte del responsabile del servizio, nonché dall’attestazione della copertura finanziaria.
Il caso è stato di recente esaminato dal Tribunale di Ragusa in una causa che ha visto come protagonista lo studio legale Giurdanella&Partners, rappresentante del convenuto Comune di Vittoria, che ha ottenuto l’accoglimento delle proprie eccezioni contro le domande attoree.
Il Tribunale, collocandosi nel solco della consolidata opinione della Corte di Cassazione in tema di contratti senza impegno di spesa, ha ribadito che “la delibera con cui i competenti organi comunali autorizzino la stipula di un contratto che implica una spesa per l’ente sia affetta da nullità qualora manchi il relativo impegno contabile, ovvero qualora, pur in presenza dello stesso, difetti l’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell’esistenza della necessaria copertura finanziaria”.
Una siffatta asserzione non può del resto mettersi in discussione, rinvenendo il proprio fondamento normativo nell’art. 191 comma 1° del Tuel, che a sua volta rinvia all’art. 153 comma 5° del medesimo testo unico.
Chiarito tale aspetto, il Tribunale si è soffermato sulla ulteriore questione inerente l’incidenza della causa di invalidità, che ha investito la delibera della Giunta, sulla sorte del contratto stipulato con la Società.
Ebbene, il Tribunale ha statuito che la nullità della delibera, priva della necessaria copertura finanziaria, non possa che estendersi al contratto venendo meno l’idoneità dello stesso a costituire titolo per il corrispettivo.
Con tale pronuncia si è, inoltre, precisato che il rilievo della causa di invalidità rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, potendo il medesimo valutare incidentalmente l’atto amministrativo che funga da presupposto del contratto, nonché disapplicarlo qualora sia affetto da un vizio di legittimità, in coerenza con il disposto normativo dell’art. 5 della legge 2248/1865 allegato.
Da ultimo, si evidenzia che il Giudice non abbia trascurato di tenere in considerazione i danni che la Società possa avere eventualmente subito in ragione dell’affidamento ingenerato dal comportamento del Comune in ordine alla corretta esecuzione del contratto.
Pertanto, nella misura in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 1338 c.c., la Società, o comunque, più in generale il privato, che si interfaccia con la Pubblica Amministrazione, soddisfacendo l’onere della prova, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia limitati al solo interesse negativo, ossia alle spese affrontate, e ai mancati guadagni che sono occorsi in conseguenza delle ulteriori occasioni contrattuali perdute.