La Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 10 aprile 2015 si è espressa in merito al riparto di competenze stato-regioni.
La Corte ha rilevato che l’interferenza tra competenze attribuite allo Stato (tutela dell’ambiente) e alle Regioni (potestà impositiva di tributi propri), o concorrenti (tutela della salute, governo del territorio) deve trovare composizione attraverso l’adozione del “principio di prevalenza”.
Il principio di prevalenza, cui la Consulta ha fatto più volte ricorso, opera quando:
a) appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003),
b) l’azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 67 del 2014).
Nel caso concreto la Regione aveva istituito un tributo per lo svolgimento di attività rientrante nella gestione dei rifiuti.
La Corte ha evidenziato che la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ambiente) deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione.
In conseguenza, una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato ha lo scopo di porre in essere un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali.
E’ di conseguenza, ad avviso della Consulta, è illegittima una legge regionale che imponga ai gestori di impianti di di rifiuti di corrispondere un contributo annuo ai Comuni sede degli impianti.