In un contesto caratterizzato dalla sempre maggiore apertura del nostro ordinamento verso le modalità telematiche di comunicazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino, nonché le imprese, degno di nota è l’approdo cui è giunto il Tar Sardegna, con la recente sentenza 454/2015 depositata il 25.03.2015.
Tale consesso ha giudicato del tutto legittimo l’operato di una stazione appaltante, la quale, lungi dal fare uso delle più tradizionali forme di comunicazione ha improntato i propri rapporti con le imprese concorrenti alle più celeri e snelle modalità telematiche.
È quindi pienamente infondata la censura rivolta, da parte di un concorrente, nei riguardi della statuizione espressa dalla stazione appaltante in chiusura di tutte le riunioni della commissione, secondo cui la data della successiva seduta pubblica sarebbe stata resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.
A medesime conclusioni è giunto il Tar con riferimento alla clausola del disciplinare che prevedeva la pubblicazione dei rinvii delle operazioni di gara solo mediante pubblicazione sul medesimo sito internet.
A nulla vale inoltre l’eccezione del ricorrente che lamenta la circostanza che la pubblicazione è avvenuta solo pochi giorni prima della data fissata.
L’onere imposto alle imprese concorrenti non può in alcun modo reputarsi gravoso.
Al fine di evitare di incorrere in preclusioni e decadenze sarebbe stato sufficiente controllare regolarmente il sito in questione.
La condotta di un’impresa che omette un siffatto agevole controllo è tutt’altro che diligente.
La particolare valenza di tali strumenti di comunicazioni è ormai palese, se solo si tengono a mente gli esiti cui è giunto il legislatore con il Codice dell’Amministrazione digitale, nonché con il codice degli Appalti.
Ad oggi, quindi, come sostenuto di recente anche dal Consiglio di Stato ( sentenza n° 7471/2010), “la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale, sia nello specifico idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicità notizia”.
Da tali conclusioni se ne deduce la piena conformità di tale modalità di comunicazione ai principi, di matrice comunitaria, ma ormai pienamente riconosciuti anche nel nostro ordinamento, di pubblicità e trasparenza.