Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato – nella seduta amministrativa del 16 aprile – il parere sullo schema di decreto con cui il Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 40 della legge di conversione del decreto legge n. 90/2014, – sentiti il Consiglio nazionale forense, l’Avvocato generale dello Stato e le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti – stabilisce le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo, in attuazione del principio di sinteticità degli atti dettato dal Codice del Processo Amministrativo.
L’art. 40 comma 1 lett. a) prevede infatti che ” ((Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita’ di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonche’ le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo’ essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice e’ tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello))“.
Nel comunicato si legge che ad avviso del CNF una norma che imponga limiti di dimensione degli atti processuali, prevedendo anche sanzioni “processuali” pesanti, si pone in contrasto con i principi di effettività e di efficacia del principio costituzionale di difesa. Per tale motivo il Consiglio ha chiesto la modifica della norma primaria che, peraltro, assegna ad una fonte “impropria” – come un decreto del Presidente del Consiglio di Stato- il potere di intervenire sul diritto di difesa.
Il Cnf evidenzia, che i processi amministrativi sono processi spesso complessi (si pensi alla materia degli appalti pubblici), che possono comportare l’impugnazione di più atti amministrativi, la cui sola descrizione può richiedere numerose pagine: “strozzare” le argomentazioni in un numero pre-definito di pagine può portare alla sostanziale negazione del diritto di difesa.
Ad avviso del Cnf, sarebbe meglio promuovere una formazione specifica e tecniche di autolimitazione, piuttosto che imporre la brevità con misure coercitive. Nel parere, il CNF ha comunque provveduto all’analisi puntuale delle disposizioni del decreto, suggerendo modifiche e interventi sempre nell’ottica di favorire il dispiegarsi del diritti di difesa, soffermandosi sull’aspetto più critico del decreto – che coinvolge anche la interpretazione della norma di legge: quello della sorte dei motivi di ricorso o delle argomentazioni a sostegno delle tesi difensive che siano poste nelle pagine eccedenti il numero ammissibile.
Si legge infine nel comunicato che per il Consiglio Nazionale Forense una interpretazione costituzionalmente orientata porta a ritenere che la norma non precluda affatto espressamente la delibazione delle questioni trattate nelle pagine eccedenti il limite. In questi casi, si deve applicare la norma generale dell’articolo 3 , comma 2 del Codice del processo amministrativo, per cui il giudice sarà tenuto a valutare in concreto se la violazione dei limiti di pagine costituisca un comportamento elusivo del principio di sinteticità e, come tale, da sanzionare; o piuttosto se il superamento del limite non si sia reso necessario, perché funzionale alla tutela della posizione giuridica della parte.
Il parere del CNF è stato trasmesso alla segreteria generale del Consiglio di Stato.