Codificato l’abuso del diritto: solo sanzione amministrativa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in un nuovo esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 23 del 2014. Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.

L’abuso del diritto e elusione fiscale si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).

I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:

  1. l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;
  2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
  3. la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.

Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.

Il decreto introduce alcune novità in tema di termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che  il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. A normativa vigente, invece, l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata oltre i termini ordinari .

Con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

Redazione

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