Il Consiglio dell’Anac ha approvato nella seduta dell’8 aprile 2015 la determinazione n. 5 avente ad oggetto gli “effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici”.
Con tale determinazione l’Autorità modifica la precedente determinazione n. 3/2014 al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano.
Nella determinazione l’Autorità osserva infatti che riguardo le procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), è risultato come sia prassi diffusa che le imprese,nel 99% dei casi, ricorrano alla domanda “in bianco”, seppur finalizzata ad un concordato preventivo “con continuità aziendale” ex art. 186-bisdella legge fallimentare.
Ad avviso dell’Autorità un’analisi accurata delle disposizioni di riferimento ed una lettura sistematica delle medesime può far ritenere possibile un’interpretazione che renda più facile il recupero della situazione di crisi da parte delle imprese; recupero da realizzarsi attraverso l’istituto del concordato preventivo con “continuità aziendale” anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”, a condizione che l’istanza presenti chiari ed inconfutabili effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale. Ciò, beninteso, nel rispetto della piena legittimità dell’azione amministrativa in ordine alla persistenza della titolarità dei requisiti di qualificazione nonché alla partecipazione delle imprese alle gare d’appalto pubbliche.
Si attende la pubblicazione della determinazione in Gazzetta Ufficiale.