A poco meno di due mesi dalla pronuncia resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato il 16 febbraio 2015, i giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente preso posizione sull’annosa questione della definitività del DURC, specificando e, in qualche modo, limitando, il principio contenuto nella pronuncia precedente, a norma del quale, dopo il D.L. n. 69 del 2013, sarebbe illegittima l’emissione del DURC negativo senza previamente invitare la ditta interessata a regolarizzare la sua situazione contributiva entro un termine non superiore a 15 giorni. Secondo tale orientamento, pertanto, prima che venga formulato tale invito e che decorra il termine per procedere alla regolarizzazione, l’accertamento non avrebbe il carattere della definitività.
Ebbene, pur non discostandosi formalmente da tale orientamento, con la sentenza n. 1769 del 7 aprile scorso, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha specificato che, comunque, “il concetto di “definitività” nell’ambito della gare pubbliche va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento, oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione ovvero deve essere stato presentato – e risultare ancora pendente – un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale”.
Ciò, secondo i giudici, sarebbe necessario per evitare che si diffondano pratiche dilatorie, idonee a falsare la par condicio tra i concorrenti.
Pertanto, nel caso in cui, ad esempio, come nel caso di specie, il concorrente abbia dubbi circa la debenza del contributo perché vanta dei crediti nei confronti dell’Amministrazione, idonei a compensare il proprio debito, l’accertamento del DURC negativo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta assume il carattere della definitività, qualora l’impresa non si sia impegnata a farsi rilasciare una certificazione attestante la sussistenza di un credito verso l’amministrazione, che legittima il rilascio del Durc “positivo” anche alla impresa che, sotto il profilo previdenziale, verserebbe in situazione debitoria e, quindi, irregolare.