Garanzia giovani, i chiarimenti del Ministero

Ha preso avvio il 1° maggio 2014, in tutta Italia, il Piano Nazionale Garanzia Giovani. Oltre 1,5 Miliardi di Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civilE.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La Regione scelta “prenderà in carico” la persona attraverso i  Servizi per l’Impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto di servizio” e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra: – Inserimento al lavoro; – Apprendistato; – Tirocinio; – Istruzione e Formazione; – Autoimprenditorialità; – Servizio civile.

Il Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 7435/2015 fornisce due precisazioni importanti:

1. Non si può instaurare un tirocinio se tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante c’è vincolo di parentela.  Sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, l’orientamento del Ministero è quello di escludere in queste ipotesi l’attivazione dei tirocini, al fine di limitare ed evitare abusi nell’attuazione della misura.

2. Niente stage negli uffici pubblici. Il ministero chiarisce che, in considerazione del principio secondo cui l’accesso agli impieghi presso la P.A. debba avvenire mediante concorso (art. 97 Cost.), gli enti pubblici locali, nazionali e trasnazionali vadano esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini nell’ambito del Programma, vista l’impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo, come invece prevede il Programma. Lo  scopo del tirocinio è infatti l’inserimento o il reinserimento lavorativo del giovane, che non può avvenire nelle Pa visto l’accesso esclusivo tramite concorso.

Di seguito il testo della nota

Con riferimento all’attivazione dei tirocini formativi nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, anche alla luce delle interlocuzioni intercorse con la Commissione europea, lo scrivente Ministero chiarisce quanto di seguito.

La scheda descrittiva della Misura 5 del PON IOG prevede, tra l’altro, che attraverso l’attivazione dei percorsi di tirocinio sia favorito l’inserimento/reinserimento nel mondo dei lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati e che, a tal fine, si promuova, entro sessanta giorni dalla fine del tirocinio, l’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

Pertanto si ritiene che – considerato il principio secondo cui l’accesso agli impieghi presso la P.A. debba avvenire mediante concorso (art. 97 Cost.) – gli enti pubblici locali, nazionali e trasnazionali vadano esclusi dal novero dei soggetti ammessi ad ospitare i tirocini nell’ambito del Programma, vista l’impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo.

Da ultimo, con riferimento alla possibilità di instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle imprese ospitanti, sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, l’orientamento di questo ufficio è quello di escludere in queste ipotesi l’attivazione dei tirocini, al fine di limitare ed evitare abusi nell’attuazione della Misura.

 

 

Redazione

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