Istanze telematiche alla Pa: è sufficiente la pec

I rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati, nonché quelli intercorrenti tra le pubbliche amministrazioni stesse sono ad oggi improntati ad una sempre maggiore telematizzazione.

Un notevole passo in avanti in tale direzione è stato compiuto con l’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005, che rappresenta una pietra miliare nell’abbattimento della burocrazia amministrativa.

Sul punto, si segnala l’importanza di un recente arresto del Tar Campania, che con la sentenza n° 1450/2015 è intervenuto a dirimere una controversia avente ad oggetto la legittimità del rigetto di un’istanza presentata alla pubblica amministrazione a mezzo pec, ma non accompagnata dalla firma digitale.

Ebbene i giudici partenopei hanno reputato del tutto illegittimo un siffatto modus operandi.

La pec e la firma digitale sono due strumenti differenti che non necessariamente debbono coesistere al fine di garantire la certezza che un determinato documento sia attribuibile al suo reale autore.

Ciò emerge a chiare lettere da una interpretazione letterale dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. 82/2005 che ricostruisce in chiave alternativa i rapporti tra le modalità di presentazione delle istanze alla pa in via telematica.

Tra queste il 1°comma alla lett c)bis sancisce la validità delle istanze, nonché delle dichiarazioni, presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato.

La portata di tale norma è stata peraltro chiarita dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che all’art. 61 sancisce: “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c- bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.

Da siffatte disposizioni va quindi dedotto, ad avviso del Tar, che “l’invio effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce nei confronti della pa la firma elettronica”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza

Redazione

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