E’ entrato in vigore lo scorso 30 dicembre 2014, in seguito alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre, il nuovo Regolamento in materia di attività vigilanza e di accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità anticorruzione.
Tale Regolamento, che sostituisce integralmente il precedente testo ndell’agosto 2011, è stato adottato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ed è volto a disciplinare l’esercizio dei poteri che lo stesso Codice (art. 6) attribuisce all’ANAC.
Il Regolamento, che contiene sicuramente alcune rilevanti novità, è coerente con il nuovo modello orgazìnizzativo e con la rivista governance dell’Autorità, e si ispira ad obiettivi di trasparenza e semplificazione, nonché di una maggiore responsabilizzazione di dirigenti e funzionari.
Proprio in quest’ottica, l’art. 5 del Regolamento contempla una sorta di “sdoppiamento” di responsabilità, in virtù del quale responsabile dei procedimenti assegnati ad un certo Ufficio sia sempre il dirigente, mentre compete al funzionario delegato lo svolgimento e la trattazione delle singole istruttorie. Ciò permette una maggiore chiarezza su quale sia il soggetto che risponda all’esterno dell’attività svolta dall’Ufficio.
Con riferimento agli esposti per l’attivazione dei poteri di vigilanza (art. 3 del Regolamento) sono previste due importanti aperture rispetto al previgente testo; in primo luogo è prevista la semplice facoltà, in luogo del precedente obbligo, di presentazione dell’esposto tramite il modulo informatico predisposto dall’Autorità, seppure l’utilizzo di tale modello è tutt’ora da ritenere preferibile in quanto consente una più agevole gestione e trattazione della questione.
In secondo luogo, è adesso prevista la possibilità che anche esposti anonimi, che di regola vengono archiviati, siano trasmessi al competente Ufficio per lo svolgimento delle opportune attività di indagine, in tutte quelle ipotesi di denunce relative a fatti di particolare gravità.
Peraltro, il nuovo Regolamento contiene una disposizione espressa sull’archiviazione degli esposti (art. 6), in cui sono elencati i casi in cui tale archiviazione deve essere operata da parte del dirigente; inoltre, si prevede che in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 9, l’esposto deve intendersi archiviato, salvo che l’esponente abbia espressamente richiesto per iscritto che la stessa archiviazione gli sia comunicata (in questa ipotesi la comunicazione può essere trasmessa anche mediante posta elettronica non certificata).
Relativamente ai termini del procedimento, l’art. 9 del Regolamento prevede che l’avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto, mentre il termine per la conclusione dell’istruttoria, salvo la possibilità espressamente prevista di una loro motivata sospensione, è di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, prorogabili ove necessario per ulteriori 90 giorni.
Altra importante disposizione è l’art. 11 in tema di partecipazione all’istruttoria, la cui nuova formulazione consente di individuare con maggiore chiarezza rispetto al passato i soggetti ammessi a partecipare che, in quanto tali, hanno facoltà di accedere ai documenti del procedimento e di presentare memorie e documenti. Tali soggetti sono in particolare divisi in tre categorie: a) i soggetti a cui è inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 (stazione appaltante, imprese ed enti coinvolti, soggetti interessati che hanno presentato denunce o istanze utili); b) soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all’oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta; c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta prima della decisione finale.
Va però osservato come le due principali novità del Regolamento siano relative al rapporto tra l’Autorità e la stazione appaltante.
Da un lato, l’art. 4, introduce per la prima volta l’innovativo strumento della vigilanza collaborativa che si sostanzia nella possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere un intervento preventivo dell’Autorità, avente ad oggetto la verifica della conformità degli atti di gara alle norme dell’ordinamento e finalizzato da un lato a garantire il corretto svolgimento delle operazioni della procedura e, dall’altro, a impedire eventuali tentativi di infiltrazione criminale nelle gare.
Tale attività di vigilanza “preventiva” non può però essere richiesta per qualunque procedura, bensì solo nelle ipotesi contemplate dal comma 2 dell’art. 4 (“ a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori”).
In aggiunta alle precedenti ipotesi, la vigilanza collaborativa può essere richiesta anche qualora l’autorità giudiziaria proceda per i principali delitti contro la pubblica amministrazione, o quando siano rilevate situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.
Infine, è opportuno menzionare la novità introdotta dall’art. 15 del Regolamento (ripresa poi dall’art. 16, comma 1, lett. b) in tema di deliberazioni dell’Autorità), in virtù della quale, a conclusione dell’istruttoria, la stazione appaltante può, in alternativa alla formulazione di controdeduzioni, manifestare la propria volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
In tal modo, la stazione appaltante ha la possibilità di evitare la deliberazione finale del Consiglio dell’Autorità e i possibili effetti potenzialmente pregiudizievoli che potrebbero derivare dalla sua pubblicazione.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile il testo del Regolamento.