Pensionamento anticipato: i chiarimenti del Governo

Con nota protocollata del 16 aprile, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto a chiarire la portata della propria circolare n. 2 del 2015, avente ad oggetto la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ad opera del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (la cosiddetta “legge di stabilità 2015“).

Nella suddetta circolare, il DFP ha sostenuto che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non sarebbe potuta avvenire in presenza di penalizzazioni, ossia prima del compimento dei 62 anni d’età anagrafica. Infatti, in caso di pensionamento anticipato, il decreto legge 201/2011 aveva previsto che la pensione venisse decurtata dell’1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni anno ulteriore. Tuttavia, la circolare, nell’escludere la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata perché, in questo caso, vi sarebbero delle penalizzazioni, ha omesso di tener conto della disposizione della legge di stabilità del 2015 che esclude l’applicazione delle penalizzazioni stesse sulle pensioni decorrenti dall’1 gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017.

Tale omissione ha dato luogo a delle ambiguità e a dei dubbi interpretativi, fugati pochi giorni fa con la nota sopra citata, occasionata da una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Brescia, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni potranno collocare in pensionamento forzoso quei dipendenti che, pur avendo maturato la massima anzianità contributiva, non hanno ancora raggiunto il requisito anagrafico dei 62 anni d’età; ciò sarà possibile fino al 2017, ovvero fino al momento in cui la normativa vigente, nel comparto previdenziale, esclude l’applicabilità delle penalizzazioni in caso di pensione anticipata.

Pertanto, per i dipendenti che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato dall’1 gennaio 2018 tornerà ad essere operante, ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il vincolo del raggiungimento del 62° anno di età.

 

Redazione

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