Il Tar del Lazio si è pronunciato su una questione relativa alla pubblicità degli studi medici. Con sentenza n. 4943 depositata il 1 aprile scorso, ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri contro la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui la Federazione è stata ritenuta responsabile di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 831.816,00.
Il caso riguarda l’adozione e la diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida che ad avviso dell’Authority hanno integrato un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, in quanto le previsioni contenute sono contrarie alla disciplina vigente in materia di pubblicità per le professioni regolamentate e si presentino idonee, attraverso la virtuale minaccia dell’applicazione delle sanzioni disciplinari collegate alla violazione delle norme deontologiche, ad alterare il normale funzionamento del meccanismo concorrenziale tra gli iscritti all’albo.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, confermando la tesi della AGCM e ritenendo quindi la non conformità alla normativa vigente di previsioni che stabiliscano divieti di pubblicità, anche per attività professionali, ulteriori rispetto a quelli normativamente fissati.
Inoltre, sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, ha enunciato che “sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà.”
Riguardo la sanzione amministrativa, il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la sazione, in ragione della durata utilmente valutabile, all’importo di € 415.908.00.