Rifiuti: quando si applica la giurisdizione esclusiva dei TAR

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 aprile, numero 1819/2015, ha chiarito quali sono le condizioni per l’applicazione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di gestione dei rifiuti.

Riportiamo, di seguito, i passi salienti della decisione.

La materia della gestione del ciclo dei rifiuti, come descritta dall’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., secondo la quale il g.a. conosce delle «controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225», nonché degli atti, dei provvedimenti e delle ordinanze «emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992» e delle «controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati».

Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 giugno 2010, n. 14126, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso in esame, si è contestato il ‘cattivo esercizio’ di una facoltà di natura privatistica da parte della Amministrazione regionale, posto che la previa verifica dell’avvenuto ripristino ambientale era demandata all’amministrazione provinciale. Sotto questo profilo va anche rilevato che le Sezioni Unite , con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19253, hanno affermato che «il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l’attività amministrativa preordinata all’organizzazione od all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della p.a. deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. ».

Una simile impostazione, riferita ai «comportamenti», ma di per sé rilevante anche per gli «atti negoziali» non aventi natura pubblicistica, risulta coerente con i principi elaborati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 204 del 2004, 191 del 2006, 140 del 2007 e 35 del/2010, come già rilevato da questo Consiglio con la sentenza n. 898 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza

Redazione

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