Specifiche tecniche e marchi nelle gare d’appalto

L’art. 23, par. 8, della direttiva 2004/18, sulle specifiche tecniche non si applica a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva.”

Così ha affermato la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del  16 aprile 2015 nella causa C-278/14 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale circa l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La Corte al riguardo ha evidenziato che ai sensi dell’art. 23 della direttiva unica appalti (18/2004) “a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile… una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione <<o equivalente>>“.

La Corte ha inoltre rilevato che tale previsione non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Pertanto, nell’ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere un’offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.

Per ulteri approfondimenti si allega il testo della sentenza

Redazione

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