Trivellazioni nel Canale di Sicilia: udienza pubblica al Tar Lazio

Il 6 maggio, a Roma, presso la prima sezione del Tar Lazio, si terrà la pubblica udienza relativa al caso delle trivellazioni nel Canale di Sicilia che vede coinvolte da un lato numerose associazioni ambientaliste, nonché enti locali, dall’altro diversi ministeri, nonché le società destinatarie del provvedimento di concessione, Eni ed Edison.

Ci si chiede in particolare se sia stato violato, da parte dei resistenti, il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), che impone una ponderata valutazione delle conseguenze complessive di un siffatto intervento.

La causa è iscritta a ruolo con il numero 11490/2014. Il Comune di Vittoria, intervenuto in giudizio, è rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Angela Bruno.

Si ricorda, come già ampiamente descritto in un precedente articolo, che il ricorso è stato proposto al fine di chiedere l’annullamento della concessione avente ad  oggetto la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ubicata nel canale di Sicilia nella zona marina “G”, rilasciata da parte del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con decreto del 31 ottobre 2014, successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n° 149/2014 del 27 maggio 2014, nonché al parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA-VIA.

La questione è di notevole importanza se solo si tengono a mente gli interessi coinvolti, che rischierebbero di essere definitivamente compromessi qualora fossero confermati i provvedimenti oggetto di gravame da parte dei ricorrenti.

Ci si chiede come sia possibile che i Ministeri interessati abbiano espresso un parere positivo in merito alla compatibilità ambientale di un progetto che potrebbe avere effetti irreversibili sulla tutela di fattispecie protette, sulla pesca, sul turismo, sul territorio, soprattutto se si considerano i notevoli rischi geologici, in particolare di frane, erosioni e subsidenza, nonché il rischio di incidenti in mare.

Nel bilanciare gli opposti interessi che vengono in rilievo, le autorità competenti avrebbero certamente potuto reputare recessivi gli interessi economici rispetto alla mole di ripercussioni negative che il territorio interessato, nonché le comunità locali subirebbero.

Neppure potrebbe ribattersi a siffatti argomenti facendo leva sui benefici, in termini di investimento, sviluppo ed occupazione, che deriverebbero da un siffatto progetto, il quale, all’opposto finirebbe per martoriare ulteriormente un territorio, da decenni vessato dalla industrializzazione e dal conseguente inquinamento, e che invece richiede una maggiore attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle sue bellezze naturalistiche.

Numerose sono le criticità che palesemente emergono dal decreto 149/2014.

In primis appare evidente la violazione di due direttive comunitarie, ossia la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli, recepite peraltro nel nostro ordinamento con particolare rigore.

Una siffatta normativa prevede, infatti, che in talune aree, tra cui rientra il sito interessato dall’attività onshore, qualificata come zona di protezione speciale, non possono essere autorizzati interventi o progetti in contrasto con le finalità delle direttive, ossia con la tutela di un habitat naturale o di specie prioritarie, se non per ragioni connesse alla salute dell’uomo o della sicurezza pubblica. Da ciò consegue che non risultano ammesse deroghe a tale normativa per ragioni meramente economiche.

In ogni caso siffatte attività dovranno essere precedute da una valutazione di incidenza, nonché dalla previsione di misure compensative degli eventuali pregiudizi cagionati.

Si aggiunge che ad essere violato è stato ancor prima il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del TFUE, che impone una ponderata valutazione delle incidenze sul sito, prima di procedere alla sua approvazione, posto che la valutazione di impatto ambientale è stata del tutto carente sotto vari profili, rimandando all’adempimento di plurime prescrizioni la tutela degli interessi primari che venivano in rilievo.

Ulteriore elemento di criticità è dato dalla circostanza che i lavori non si svolgeranno al di fuori delle 12 miglia dal perimetro delle aree marine e costiere, in contrasto con quanto sancito dall’art. 6, comma 17 del d.lgs. 152/2006.

Nel vagliare la legittimità dei provvedimenti impugnati, l’attenzione non può che volgersi, infine, anche nei riguardi della compatibilità con i principi costituzionali che regolano il riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni.

L’art. 117, comma 3, include tra le potestà concorrenti tra lo Stato e le Regioni la competenza in materia di produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell’energia. Lo Stato non poteva pertanto riservare a sè la facoltà di decretare in una materia senza tenere in alcuna considerazione il parere negativo espresso dalla regione Sicilia sia nella delibera di giunta n° 263 del 2010, sia in sede di commissione tecnica di verifica.

Redazione

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