La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1601 del 27 marzo 2015 ha dettato le regole in materia di varianti migliorative.
Il giudizio riguardava una procedura di gara concernente l’acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle falesie costiere di un comune leccese. L’Ati, seconda classificata alla gara, contestava l’aggiudicazione sostenendo che la ditta aggiudicataria doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la legge di gara, una proposta di miglioria condizionata contrastante con gli strumenti di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.
Al riguardo, il Collegio ha statuito che “in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare), sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio;”.
Inoltre ha evidenziato che la giurisprudenza nazionale ha elaborato alcuni criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta:
- I) si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.;
- II) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata;
- III) viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell’ambito di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Infine, ha osservato che eventualmente la sanzione per le opere aggiuntive e le migliorie non ammissibili non è la esclusione dell’impresa, bensì la non valutazione (o la ininfluenza) della proposta o dell’opera aggiuntiva.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza