Con ordinanza del 29 aprile 2015 n. 2189, la terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso, ai sensi dell’art.99, comma 1 c.p.a., all’Adunanza Plenaria alcune questioni riguardanti le attestazioni Soa per ottenere un chiarimento.
Le questioni rimesse all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono le seguenti:
a) se la disciplina transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12 e 16, del d.P.R. n. 207 del 2010 debba essere interpretata, con riguardo sia alle categorie variate che a quelle non variate, nel senso che resti necessaria (nel periodo ivi considerato) la verifica triennale delle attestazioni di qualificazione SOA (per come prescritta dagli art.15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 76 del d.P.R. n. 207 del 2010) ovvero in quello della non doverosità del predetto adempimento;
b) se il principio del possesso continuativo dei requisiti di qualificazione debba essere interpretato e declinato nel senso che anche una temporanea interruzione, nel corso della procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte comporti necessariamente l’esclusione dell’impresa che l’ha temporaneamente perduta e anche se la possedeva nei momenti della presentazione della domanda, del controllo dei requisiti e dell’aggiudicazione.
Si attende il responso dell’A.P.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo dell’ordinanza di remissione