Il capo V della legge 241/1990 sull’accesso ai “documenti amministrativi” ricomprende (con alcuni limiti) anche i contratti stipulati tra un ente pubblico non economico e soggetti economici privati. È quanto ha stabilito la sezione Prima del TAR di Brescia ,con sentenza n. 497 del 2015.
In particolare, uno dei soci di Automobile club Brescia chiedeva e otteneva, dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, il diritto a prendere visione di un contratto di concessione d’uso del marchio, stipulato dall’ente di appartenenza con altre Società private.
Il ricorrente, una delle società private stipulanti, nel sollevare la presunta violazione delle norme sulla riservatezza e della specifica clausola contrattuale che vietava la diffusione di informazioni per un determinato periodo di tempo, ha imposto al Giudice Bresciano un importante giudizio di bilanciamento col contrapposto interesse all’accesso ai documenti amministrativi. Il giudice condividendo con la Commissione la natura pubblicistica dell’Ente, il rilievo pubblicistico degli interessi curati da quest’ultimo e la circostanza che il socio ha un interesse qualificato all’accesso, aggiunge che tale contratto, possedendo “massima importanza all’interno della gestione amministrativa e finanziaria” dell’Ente, è estremamente funzionale al controllo dei soci nei confronti dell’organo direttivo. Precisa il giudice che eventuali clausole di riservatezza contenute nel contratto risulterebbero contra legem poiché disporrebbero di diritti dei terzi.
Ad ogni modo, negli accordi commerciali con soggetti pubblici, non si può rendere inaccessibile il contenuto di “tutti i dettagli di rilievo economico” del sinallagma contrattuale, in quanto viene ad oggetto il buon uso delle risorse pubbliche e il funzionale principio di trasparenza.
Gli unici limiti al diritto di accesso, secondo il giudice, rimangono quelli imposti dalla stessa legge 241/1990, all’articolo 24 comma 6-d, con riferimento alle informazioni dell’ente privato sull’organizzazione interna, alle relazioni con soggetti terzi, alle strategie commerciali (non rilevanti economicamente nell’accordo con il soggetto pubblico) e le informazioni relative ai dati sensibili di persone determinate o determinabili, disciplinate dal Dlgs 196 del 2003.