Il revisore dei conti può effettuare tre mandati purchè il terzo non sia consecutivo ai primi due?
Il revisore dei conti non può svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Lo afferma espressamente il Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014.
Anche prima dell’approvazione del D.L. n. 66/2014, però, sussisteva il divieto al terzo mandato, anche non consecutivo.
La precedente formulazione dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sanciva che i revisori erano “rieleggibili per una sola volta”.
Da tale differente formulazione, però, non può farsi discendere il fatto che la preclusione allo svolgimento del terzo mandato sia valida solo dalle entrate in vigore della modifica apportata dall’art. 19, comma 1bis, lett. a) del D.L. n. 66/2014.
In effetti, già la precedente lettera della norma parlava di una sola possibilità di rielezione, senza indicare, a differenza di quanto il legislatore faceva per il sindaco, che la preclusione atteneva alla consecutività delle elezioni.
L’art. 51 del T.U.E.L. chiarisce che, allo scadere del secondo mandato, il sindaco che ha ricoperto due mandati consecutivi non è “immediatamente” rieleggibile; mentre l’art. 235 non fa alcun riferimento alla sequenza temporale degli incarichi.
Applicando il brocardo “quod lex voluit, dixit” (ciò che la legge vuole lo dice) appare evidente che il terzo mandato per i revisori dei conti era, già con la precedente formulazione, illegittimo.
In effetti, il T.A.R. del Lazio (sentenza n. 7133 del 4 luglio 2014) aveva accolto un ricorso proposto da revisore dei conti di un ente locale rilevando, secondo una corretta e ragionevole interpretazione dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, l’esclusione della possibilità di una terza rielezione doveva essere limitata alla sola ipotesi della consecutività dei tre incarichi.
Il Tribunale amministrativo laziale riteneva inammissibile ed irrazionale la forma di ineleggibilità a carattere perpetuo, peraltro neppure indispensabile per garantire la necessaria autonomia ed indipendenza del Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di Stato (Sezione 5 – Sentenza 3 dicembre 2014 n. 5976), però, ha rilevato come il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235 esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi.
La ratio della disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 della Costituzione.
La limitazione all’assunzione di incarichi di revisore dei conti, poi, riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente.
L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali della Sicilia ha diffidato un Comune a revocare, in autotutela, la nomina di un revisore dei conti che era stato nominato per la terza volta.
Secondo la Regione la terza nomina, anche se non consecutiva, configura una chiara ipotesi di violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 19, comma 1bis, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
L’Assessorato ha assegnato al Consiglio comunale trenta giorni di tempo per provvedere alla revoca dell’incarico conferito illegittimamente, pena la nomina di un Commissario ad acta, per l’adozione degli atti omessi.