Su richiesta di chiarimenti da parte di un Comune, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 169 del 22 aprile 2015, si è espressa in merito alla corretta applicazione delle norme sugli acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali.
Nel caso di specie, è stato chiesto alla Corte se, per il servizio di assistenza educativo-scolastica, si possa continuare ad operare con il sistema dell’accreditamento di cui alla normativa statale e regionale, che l’art. 6 della legge 328/2000 disciplina come una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti tra fornitori, committenti e utenti del nuovo sistema di welfare, oppure si debba osservare quanto disposto dal nuovo art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce che “i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”.
In risposta a tale quesito, i giudici contabili hanno, anzitutto, sottolineato il diverso ambito di applicazione delle normative richiamate: infatti, mentre l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 si applica agli acquisti di beni, servizi e forniture per i servizi strumentali, nell’ottica di limitare la spesa per i c.d. “consumi intermedi“, ossia per l’acquisizione di beni e servizi strumentali, la disciplina prevista dalla legge 328/2000 attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni di erogazione dei servizi sociali a rete, anche tramite l’elaborazione di forme innovative di collaborazione che disciplinano tutte le fasi di erogazione del servizio.
Tale differenziazione, secondo la Corte, troverebbe un valido supporto all’interno dello stesso Codice dei contratti, che, all’art. 30, esclude che le proprie disposizioni, fra le quali si rinviene anche la disciplina delle centrali di committenza, si applichino alle concessioni di servizi.
Coerentemente con quanto affermato, dunque, i giudici contabili hanno concluso escludendo l’applicabilità dell’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti al servizio di erogazione dell’assistenza educativa e scolastica, che continua così a soggiacere alle norme ordinamentali ed organizzative previste dalla legge 328/2000.