Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate

In presenza di violazioni afferenti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle aziende municipalizzate, è ammissibile la conversione del rapporto di lavoro svolto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

In merito a tale quesito si segnala la recente sentenza del Tribunale di Ragusa, sez. lav. n° 256/2015 del 13 aprile 2015.

Nel dirimere la controversia, il giudice del lavoro ha dapprima risolto la preliminare questione inerente la qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il lavoratore e l’azienda municipalizzata, ritenendo sussistente un vincolo di subordinazione tra il primo e la seconda, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Carmelo Giurdanella.

Una volta messo da parte tale primo dubbio interpretativo, ha affrontato la problematica inerente l’estensione nei confronti delle aziende municipalizzate della disciplina inerente l’utilizzo di contratti flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda sul punto che l’art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001 vieta in modo assoluto la conversione di contratti flessibili stipulati dalle pubbliche amministrazioni in contratti a tempo indeterminato, a prescindere da qualsiasi violazione riguardante l’assunzione o l’impego di lavoratori da parte delle stesse.

Ebbene la ratio di tale divieto – ad avviso del giudice del lavoro – è chiara, in quanto qualora si consentisse una siffatta conversione verrebbe messo in crisi il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sancito dall’art. 97 Cost.

A suffragazione si tale asserzione si afferma ulteriormente che “tale disciplina non comporta una violazione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici rispetto a quelli assunti dai privati, e ciò in quanto il divieto di conversione dell’assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poiché le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità”.

Detto ciò in termini generali, nella pronuncia si sottolinea che tali principi valgono anche con riguardo alle assunzioni a tempo determinato di personale da parte di aziende.

Appare utile riportare per intero le considerazioni svolte dal giudice ragusano:

la disciplina in questione non è neanche incompatibile con la disciplina delle aziende municipalizzate di cui all’art. 23 della legge 142/1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l’ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall’art. 41, 3° comma Cost.”.

Redazione

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