La Corte di Giustizia Europea, ha emanato una interessante sentenza in tema di marchio comunitario e loghi aziendali. Ad essere coinvolte due società che operano entrambe in alcuni settori comuni: Sky, leader del settore pay-tv satellitare e Skype resa nota dal celebre servizio di telecomunicazione e videoconferenza via internet.
La vicenda in sintesi: nel 2004 e nel 2005 Skype aveva presentato richiesta per registrare la denominazione e i loghi come marchio comunitario per apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software o alla creazione o all’hosting di siti Internet. (il “marchio comunitario” è valido su tutto il territorio dell’Unione europea e coesiste con i marchi nazionali)
Ma nel 2005 e nel 2006 la società Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, aveva proposto opposizione lamentando un rischio di confusione con il suo marchio denominativo comunitario SKY, già depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.
A distanza di qualche anno e precisamente nel 2012 e nel 2013, l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) aveva accolto l’opposizione, in quanto aveva ravvisato in sostanza, l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, dovuto in particolare al loro grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale
A sua volta Skype, chiaramente non soddisfatta dalla decisione aveva chiesto l’annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Ancora una volta, e forse in via definitiva il Tribunale, lo scorso 5 maggio ha rispinto i ricorsi di Skype e ha confermato quindi l’esistenza di un rischio di confusione tra i loghi delle due società Sky e Skype.
Il dettagli della decisione del Tribunale:
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale: “la pronuncia della vocale «y» non risulta più breve nel termine «skype» che nel termine «sky». Inoltre, il termine «sky», appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine «skype», sebbene quest’ultimo sia scritto in una sola parola. Infine, l’elemento «sky» nel termine «skype» può essere certamente identificato dal pubblico di riferimento, anche se il rimanente elemento «pe» non ha significato proprio.”
“Peraltro, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l’elemento denominativo «skype» sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l’elemento figurativo si limita a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. […]. Infine, sul piano concettuale, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento «sky» all’interno dell’elemento denominativo «skype», poiché le nuvole si trovano «in cielo» e possono quindi essere facilmente associate al temine «sky».”
A supporto delle proprie tesi, Skype aveva allegato, come fattore idoneo a ridurre il rischio di confusione, la pacifica coesistenza dei segni in conflitto nel Regno Unito. Secondo il Tribunale, tale coesistenza però, oltre a non essere durata abbastanza a lungo per poter giudicare, riguarda solamente un servizio isolato e molto specifico (ossia i servizi di comunicazione punto a punto) e non può quindi attenuare il rischio di confusione per i numerosi altri prodotti e servizi rivendicati.
Skype a questo punto potrà impugnare la decisione dinanzi alla Corte entro due mesi dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
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