Buona scuola: i punti salienti della riforma

Il 27 marzo 2015 il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di “riforma Buona Scuola”, che contiene disposizioni riguardo l’autonomia scolastica, gli studenti, i docenti,  l’edilizia scolastica e le agevolazioni fiscali. Il ddl prevede inoltre un’ampia delega al Governo per la riforma di differenti aspetti dello stesso sistema scolastico.

L’esame del provvedimento è stato avviato il 10 aprile 2015 presso la VII Commissione della Camera.

Il 14 aprile 2015 la Commissione ha adottato il testo del Governo come testo base per il prosieguo dell’esame.

Nel dettaglio le misure previste riguardano:

  • l’istituzione dell’organico dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa (art. 6);
  • l’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno anche le infrastrutture e le attrezzature materiali, nonché i docenti, di cui hanno bisogno per l’espansione dell’offerta formativa.
  • il rafforzamento delle funzioni dei dirigenti scolastici, ai quali spetterà proporre gli incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali (art. 7).

Con riferimento agli studenti, il disegno di legge prevede:

  • la possibilità per le scuole di attivare insegnamenti opzionali a scelta degli stessi studenti (art. 3);
  • il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso:
    • l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionale e almeno  200 ore nei licei);
    • la previsione della possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato;
  • la previsione che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità.
  • il curriculum dello studente, che raccoglierà tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienza formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato).

Riguardo all’organico dell’autonomia :

  • i ruoli dei docenti saranno regionali e si articoleranno in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. (Tale disciplina non si applicherà ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento).
  • l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione di quello della scuola dell’infanzia e del personale educativo – avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. Le graduatorie resteranno valide non più di 3 anni (art. 8).
  • Gli incarichi di docenza saranno proposti dai dirigenti scolastici ai docenti inseriti negli albi e saranno triennali e rinnovabili (art. 7).
  • Durante il periodo di formazione e prova i docenti dovranno svolgere almeno 120 giorni di attività didattiche e la valutazione sarà effettuata dal dirigente scolastico, anche con visite e ispezioni in classe.
  • La formazione in servizio sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione che sarà adottato ogni tre anni

A livello di agevolazioni fiscali, il disegno di legge prevede (artt. 15-17):

  • la possibilità di destinazione del 5 per mille alle scuole statali e paritarie, dal 2016;
  • un credito d’imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti;
  • una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

In materia di edilizia scolastica (artt. 18-20)  si prevede:

  • l’emanazione di un avviso pubblico per l’elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento;
  • il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate;
  • l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica.;
  • lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Infine il disegno di legge di riforma Buona Scuola, prevede una delega al Governo (art. 21) riguardo l’autonomia scolastica, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici, il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, la governance della scuola e gli organi collegiali, i percorsi dell’istruzione professionale, gli istituti tecnici superiori, il (nuovo) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio, gli ausili digitali per la didattica, le scuole italiane all’estero, le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

In allegato il dossier Riforma Buona Scuola, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento Cultura della Camera

Redazione

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