L’art. 8 del ddl Riforma Pa contiene disposizioni di delega circa il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Tali disposizioni erano contenute, nel testo originario del disegno di legge, all’articolo 9.
Cosa prevede la delega?
L’art. 8 statuisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il decreto legislativo dovrà essere adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero a non più di 60 (attualmente sono 105) mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, con la possibilità di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana. Infine si prevede che il legislatore delegato tenga conto delle “specificità geo-economiche”, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le Unioni regionali o interregionali;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato. Si prevede inoltre di attribuire al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie.
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
f) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali da porsi entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione (onde assicurare una “adeguata” consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati;
g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
L’articolo prevede inoltre che il decreto legislativo delegato sia adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
La medesima procedura è prevista per l’emanazione di decreti legislativi correttivi.
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