Riforma PA, regole anticorruzione: pubblicità e trasparenza

L’articolo 6 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza.

Cosa trattano tali disposizioni?

Tali disposizioni riguardano:

  • gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (disciplinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013);
  • l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico (disciplinate dal decreto legislativo n. 39 del 2013).

Cosa prevede il ddl Riforma PA?

Il ddl delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei su citati decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Trattandosi di decreti legislativi correttivi e integrativi, i principi e criteri di questa delega fanno rinvio ai principi e criteri già dettati dalla legge delegante per quei due decreti legislativi.

A tali criteri la delega aggiunge:

a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

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Redazione

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