L’art. 10 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono.
Cosa prevede la delega?
L’art. 10 prevede che il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all’autonomia professionale, alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
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