Il GdP di Torino ha accolto il ricorso di una signora che effettuava con la propria autovettura il servizio cd. Uber di trasporto di persone in cambio di un concorso delle spese di trasporto.
Tale servizio è stato diffuso in tutto il mondo dalla società statunitense Uber, che opera su internet, attraverso la quale si prenota un’auto con conducente che poi si mette al servizio di chi la prenota come un taxi.
Ad avviso del Giudice di Pace di Torino, tale attività non si configura come attività di taxista. Il servizio taxi, infatti, si effettua su richiesta dell’utente ed il relativo corrispettivo viene calcolato sulla base di tariffe determinate dall’autorità comunale competenti e tramite un tassametro omologato di cui dispongono tutte le auto adibite a tale servizio.
Il servizio realizzato dalla signora può semmai, continuano i giudici, paragonarsi a quello del noleggio di vettura con conducente.
Il discrimine sta nella non obbligatorietà del servizio Uber, al contrario di quello di Taxi, che deve essere prestato indifferentemente ed obbligatoriamente a chiunque ne faccia richiesta.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza