Elezioni forensi: il Tar Lazio annulla il regolamento

Il Tar Lazio, con le sentenze n. 8332 e n. 8333 del 13 giugno scorso, ha annullato parzialmente il Decreto del Ministero della Giustizia 10 novembre 2014, n. 170, emanato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La questione ha tenuto banco negli ultimi mesi soprattutto alla luce del contrasto tra le precedenti decisioni preliminari del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.

Sotto accusa le previsioni regolamentari (articoli 7 e 9) che consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere.

In primo luogo,  il Tar ha esaminato i commi 2 e 3 dell’art. 28 della legge, i quali rispettivamente stabiliscono che :

comma 2: “I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione

comma 3 “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”.

Ad avviso del Collegio  il coordinamento tra i due commi dell’art. 28 della legge impone una valutazione di illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, in considerazione del fatto che queste ultime, diversamente da quanto stabilito dal legislatore primario, hanno operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3.

I giudici amministrativi romani hanno evidenziato che il comma 3,  nello stabilire il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, introduce un’ipotesi di voto limitato, e che si tratta di un meccanismo, tipico della elezione di organi collegiali, tendenzialmente preordinato a permettere che all’interno dell’organo da eleggere siano rappresentate anche le minoranze.

Riguardo il comma 2, i giudici hanno osservato che esso deve essere interpretato entro il limite stabilito dal comma 3. Ossia, la possibilità prevista dal comma 2 “ di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi…opera all’interno del numero di preferenze esprimibili in base al comma 3, legittimando o, più correttamente, imponendo la previsione normativa un’ulteriore limitazione (e dunque un numero “inferiore”) dei voti esprimibili dall’elettore che intenda votare candidati appartenenti ad un solo genere.”

Pertanto, stante l’interpretazione fornita, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui:

  1. consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere;
  2. consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e
  3. prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

Adesso sarà necessario prendere delle decisioni in relazione agli Ordini professionali nei quali si è già votato in vigenza del Regolamento dichiarato illegittimo, laddove i risultati siano stati impugnati, e allo stesso tempo sarà necessario attendere un nuovo Regolamento delle elezioni che stabilisca le nuove modalità di voto rispettando le minoranze.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza n. 8332 e della sentenza n.8333

Redazione

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