Pubblicità degli avvocati: illegittimo l’art. 35 del codice deontologico

Con il provvedimento n.  25487 del 15 giugno scorso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha contestato al Consiglio Nazionale Forense (CNF) la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della Legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento dell’Autorità n. 25154 del 22 ottobre 2014, con cui aveva sanzionato il CNF per aver posto dei provvedimenti restrittivi della concorrenza.

In particolare l’AGCM ha rilevato che le disposizioni contenute nell’art. 35 del vigente codice deontologico forense ripropongono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48/2012, giungendo a ritenere, al pari del parere, deontologicamente scorretto – pertanto sanzionabile disciplinarmente – l’utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all’attività professionale, in tal modo “limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione”.

Così facendo, il CNF ha reiterato l’infrazione accertata e stigmatizzata durante l’istruttoria precedente dall’AGCM.

Inoltre ad avviso dell’AGCM la prescrizione contenuta nel comma 9 dell’art. 35 del codice deontologico sull’obbligo di comunicazione preventiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attività pubblicitarie, nonché la disposizione di chiusura di cui al comma 11 con cui si subordinano “le forme e le modalità delle informazioni” al rispetto dei “principi di dignità e decoro della professione”, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto con quanto contenuto nel citato provvedimento dell’Autorità.

Infatti, tali prescrizioni confermano e inaspriscono le limitazioni introdotte dal CNF per mezzo del parere n. 48/2012 all’impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all’attività professionale, idoneo a veicolare anche la convenienza economica della prestazione.

In conclusione, l’Autorità ha rilevato che le disposizioni dell’art. 35 del codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 e dunque con i principi comunitari della libera concorrenza.  

 Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del provvedimento AGCM

Redazione

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