Ddl Concorrenza: le novità per comunicazioni e cinema

Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, energia ed ambiente, servizi bancari e postali, passiamo alle novità relative alle comunicazioni e al cinema.

Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede (articolo 16) che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche:

  • le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell’utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all’Agcom;
    le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione;
  • nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il “costo di uscita”, secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto;
  • i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l’eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.
  • Viene inoltre istituito (articolo 16-bis) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati.

Si prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l’utilizzo dell’identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (articolo 17).

Con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (articolo 17-bis).

Si prevede infine (articolo 17-ter), che sia aggiornato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere -che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali- anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell’operatore (articolo 17-quater).

Con riguardo al settore cinematografico, è attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. Si prevede inoltre che l’AGCM rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (art. 16-ter).

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Redazione

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