Ddl Concorrenza. Le novità per i professionisti

Oggi, 21 settembre 2015, l’Assemblea della Camera avvierà l’esame del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori. L’originario disegno di legge del Governo è stato modificato dalle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive nel corso dell’esame in sede referente.

L’adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un’attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell’Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il disegno di Legge interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall’Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Con riguardo ai servizi professionali, il disegno di legge introduce le seguenti novità:

  • nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l’iscrizione all’albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposta sezione dell’albo degli avvocati. E’, inoltre, stabilito: che in tale sezione dell’albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l’amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell’incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall’albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l’avvocato sospeso dall’albo possa restare all’interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale) (articolo 26).
  • in relazione alla professionale notarile si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato peril finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituto d’imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull’applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell’impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.
  • è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).
  • con un articolo introdotto nel corso dell’esame parlamentare, sono riformulati gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie. In particolare, l’articolo 52 precisa i contenuti del registro delle successioni affidandone la tenuta e la conservazione (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. Nel registro le inserzioni previste dalla legge sono fatte d’ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell’ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Le modalità e le regole tecniche per la tenuta e la disciplina del registro sono determinate con apposito regolamento del Ministro della giustizia; un decreto di natura non regolamentare determina i diritti di copia, consultazione e ricerca degli atti. Ai sensi dell’articolo 53, il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio. il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. Viene quindi abrogato l’articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile (articolo 28-bis).
  • è modificata la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l’iscrizione al registro delle imprese; agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativi agli atti di iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio (articolo 29);
  • sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L’assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio (articolo 30);
  • con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza (articolo 31).
  • un nuovo articolo introdotto nel d.d.l. concorrenza modifica l’art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

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Redazione

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