Dopo aver analizzato le novità, contenute nel ddl concorrenza in esame alla camera, per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, per l’energia e l’ambiente, passiamo alle novità per i servizi bancari e postali.
In materia di servizi bancari, l’articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l’obbligo di assicurare che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall’Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti. L’articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.
L’articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all’erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l’obbligo, in capo all’intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari che erogano un finanziamento sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza, oltre che sulla possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta. Sono previsti specifici obblighi informativi sulle eventuali provvigioni.
Con riguardo ai servizi postali è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (articolo 18).