Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4340 del 16 settembre 2015, ha chiarito che in caso di emissione dell’informativa antimafia interdittiva “non è prova sufficiente dell’influenza mafiosa il fatto che il soggetto abbia rapporti di parentela (anche molto prossimi, come quello tra padre e figlio) con un indiziato di appartenenza mafiosa, se alla mera relazione familiare non si accompagnano, in concreto, anche elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o, comunque, per interessi comuni.”
Pertanto, è da annullare la nota interdittiva antimafia che assuma, come unico elemento a carico dell’appellante, soltanto la sua condizione di parentela con altre persone, a loro volta presunte contigue ad ambienti mafiosi. In questo caso infatti la motivazione è insufficiente per l’emissione della nota interdittiva.
Sull’argomento si veda anche Tar Bari, sez. III, 16 luglio 2018, n. 1084 , per cui
“Se il mero legame di parentela non è sufficiente a contaminare con i sospetti di contiguità alla criminalità organizzata, va tuttavia considerato che il giudizio è diverso, qualora ai legami familiari corrisponda anche la condivisione di aspetti della vita quotidiana (e non vi sia alcun segno di allontanamento dai condizionamenti della famiglia, ovvero di scelta di uno stile di vita e di valori alternativi), tanto più se ai contatti personali si accompagnino cointeressenze economiche o comunque collegamenti tali da far supporre una comunanza di attività (ed a maggior ragione se, dall’intreccio di interessi economici e familiari, sia possibile desumere che rapporti di collaborazione intercorsi tra familiari costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata”.
Di seguito il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4340/2015
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N. 04340/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2012, proposto da:
Giuseppe Borrata, titolare omonima impresa di allevamento bufalino, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Roma, Via Terenzio N 7;
contro
U.T.G. – Prefettura di Caserta, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Commissariato di Governo Emergenza brucellosi allevamenti bufalini, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 02016/2012, resa tra le parti, concernente diniego indennizzi per abbattimento capi di bestiame infetti di cui al provvedimento del Commissario per l’Emergenza brucellosi bufalina n.364/2011- informativa antimafia di cui alla nota del Prefetto di Caserta 18.3.20111– risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Caserta e di Commissariato di Governo emergenza Brucellosi allevamenti bufalini e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avv. D’Angiolella e l’Avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Giuseppe Borrata (classe 1975), già ricorrente in primo grado, è unico titolare di un allevamento di capi bufalini in provincia di Caserta e, come tale, ha presentato varie istanze nel 2009 ( 27 aprile, 27 agosto e 23 dicembre 2009) per ottenere l’erogazione dell’indennizzo per l’abbattimento dei capi, disposto nei suoi confronti con i provvedimenti adottati dagli enti competenti nell’ambito delle misure per contrastare la brucellosi degli allevamenti bufalini in provincia di Caserta.
Ma con provvedimento del 31 marzo 2011, n. 364, il Commissario del Governo per l’Emergenza Brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta gli ha negato l’indennizzo, rilevando che il Prefetto di Caserta aveva emesso a carico dell’interessato una informativa antimafia interdittiva, con nota 18 marzo 2011, prot. 510/12b.16/ant. area 1.
1.1.Con ricorso innanzi al T.A.R. Campania l’interessato ha chiesto l’annullamento sia del diniego di indennizzo sia dell’interdittiva antimafia, unitamente agli atti interni istruttori, preordinati e comunque presupposti.
In corso di causa sono stati proposti motivi aggiunti, anche allo scopo di includere nell’impugnazione ulteriori atti istruttori e preordinati, fra i quali riveste importanza particolare il verbale del G.I.A. (Gruppo Ispettivo Antimafia) del 16 marzo 2011, con il quale era stata proposta l’emissione dell’interdittiva antimafia nei confronti dell’interessato.
Con sentenza n. 2016/2012 il T.A.R. Campania, respinte le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato (non riproposte in appello con le dovute forme), ha rigettato altresì i dettagliati motivi di ricorso proposti dall’interessato.
1.2.Con l’appello in epigrafe l’interessato ha chiesto la riforma della sentenza TAR, riproponendo con puntuali argomentazioni le censure rigettate dal T.A.R., tranne quella relativa all’inapplicabilità del sistema delle interdittive antimafia nella materia degli indennizzi per l’abbattimento del bestiame per ragioni sanitarie (il punto è stato risolto da A. P. n. 6 del 2012 nelle more fra la pubblicazione della sentenza appellata e la proposizione dell’atto di appello).
L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19.6.2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. La presente controversia si concentra essenzialmente intorno alla contestata sufficienza ed alla congruità della motivazione della nota interdittiva emessa dal Prefetto di Caserta il 18 marzo 2011e che è stata indicata dal Commissario per l’Emergenza brucellosi per la provincia di Caserta come ostativa alla concessione degli indennizzi chiesti da Borrata Giuseppe nel 2009 in relazione all’abbattimento di capi del suo allevamento ritenuti infetti da brucellosi.
2.1.In conformità a quanto dedotto dall’appellante, dall’esame del testo emerge che la nota interdittiva non contiene una vera e propria motivazione, ma solo un elenco di note informative pervenute alla Prefettura dai vari uffici provinciali e locali delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, etc.), nel periodo 2010-2011, senza alcun cenno al rispettivo contenuto e senza neppure una sintesi, per quanto sommaria, degli elementi ritenuti significativi.
Inoltre altrettanto priva di qualsivoglia riferimento a risultanze istruttorie sfavorevoli alla posizione del ricorrente, risulta la relazione del Prefetto di Caserta, datata 23 maggio 2011, inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e da questa prodotta al T.A.R. Napoli, a guisa di memoria difensiva .
In detta relazione il Prefetto, a parte alcune stereotipate considerazioni generali sul sistema delle interdittive antimafia – e sulla riservatezza del relativo materiale istruttorio in effetti non trasmesso all’Avvocatura – si limita a richiamare, oltre al contenuto dell’atto interdittivo del 18 marzo 2011 (peraltro privo di indicazioni concrete, come si è visto), anche il verbale del 16 marzo 2011 del G.I.A., Gruppo Ispettivo Antimafia, che contiene la proposta di emanazione dell’interdittiva e che, in genere, costituisce il momento conclusivo e la sintesi finale di tutta l’attività istruttoria.
2.2.Il verbale del G.I.A. in data 16 marzo 2011, tuttavia, appare a sua volta totalmente privo di indicazioni concrete, in quanto, limitandosi a rinviare genericamente alle informative ricevute, conclude: «Dopo aver congiuntamente esaminato le risultante, il G.I.A. propone l’emissione di un provvedimento interdittivo antimafia sul conto della ditta Borrata Giuseppe, in considerazione degli elementi emessi sul conto di Pirozzi Ernesto e del titolare Borrata Valentino, come evidenziato nella nota della Questura di Caserta datata 9 luglio 2010 e del Comando Provinciale CC di Caserta datata 8 ottobre 2010».
Quindi i soli elementi informativi espressamente citati (peraltro molto sommariamente) nel verbale del G.I.A. riguarderebbero persone diverse dall’attuale appellante (Pirozzi Ernesto e Borrata Valentino) senza peraltro indicare quali relazioni vi siano fra costoro e il Borrata Giuseppe e senza spiegare perché gli elementi (non meglio specificati) raccolti a loro carico siano utilizzabili anche a carico dello stesso Borrata Giuseppe (classe 1975).
2.3.La nota della Questura di Caserta datata 9 luglio 2010, si riferisce in effetti ai sopra nominati Pirozzi Ernesto e Borrata Valentino e alla loro società ERVAL Appalti s.r.l., e non contiene alcun cenno a Borrata Giuseppe, se non come cugino di Borrata Valentino, e, comunque, non fa alcun cenno a commistioni di interesse ovvero a collegamenti fra le rispettive attività imprenditoriali.
Pertanto, sulla base dei documenti prodotti al T.A.R. dall’Amministrazione con le sue prime difese, ad avviso del Collegio, sussisterebbero già elementi sufficienti per concludere che l’interdittiva antimafia a carico di Borrata Giuseppe risulta totalmente priva di motivazione.
2.4.Peraltro è necessario esaminare anche gli ulteriori seguenti documenti, acquisiti (a seguito di ordinanza istruttoria) nel giudizio innanzi al TAR:
(a) nota 10 gennaio 2011 del Comando della Guardia di Finanza di Caserta;
(b) nota 30 luglio 2010 del Comando della Guardia di Finanza di Napoli;
(c) nota del 23 luglio 2010 della Direzione Investigativa Antimafia;
(d) nota 8 giugno 2010 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta.
I primi tre atti sono sostanzialmente conformi tra loro in quanto asseriscono di non aver nulla da riferire a carico di Borrata Giuseppe “oltre a quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta”.
La sola nota informativa rilevante, dunque, risulta essere quella del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta , puntualmente censurata dall’interessato sia innanzi al TAR( motivi aggiunti) sia con l’appello.
2.5.Di fatto la citata nota informativa dei Carabinieri non attribuisce direttamente e personalmente all’appellante Borrata Giuseppe alcuna condotta illecita, o comunque sospetta, sia nell’ambito della sua attività imprenditoriale (allevamento bufalino), sia al di fuori di questa.
I soli elementi addotti a suo carico si esauriscono nelle sue relazioni familiari, con il padre Borrata Nicola, e gli zii (o cugini) Borrata Luigi, Borrata Francesco e Borrata Gennaro; gli indizi di infiltrazione mafiosa riguardano, semmai, personalmente questi ultimi e sono ravvisati in determinati precedenti penali o nell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Tuttavia non risulta che, nella fattispecie concreta, i suddetti legami familiari si caratterizzino come vincoli più stretti di quelli ordinariamente correnti fra congiunti più o meno prossimi né risulta che vi siano cointeressenze economiche, comunanza di affari e di attività imprenditoriali.
2.6.E’ dunque pertinente alla fattispecie in esame l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale non è prova sufficiente dell’influenza mafiosa il fatto che il soggetto abbia rapporti di parentela (anche molto prossimi, come quello tra padre e figlio) con un indiziato di appartenenza mafiosa, se alla mera relazione familiare non si accompagnano, in concreto, anche elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o, comunque, per interessi comuni.
2.7.Peraltro, quanto all’esame della posizione degli stessi congiunti dell’attuale appellante (i menzionati Borrata Nicola, Luigi, Francesco e Gennaro), risulta, comunque, dirimente la constatazione che gli elementi ascritti a loro carico risultano insussistenti o comunque superati.
Infatti, mentre la nota informativa dei Carabinieri, già citata, riferisce di svariati procedimenti aperti a carico dell’uno o dell’altro di questi soggetti, l’appellante ha dimostrato che detti procedimenti hanno avuto esito negativo.
Fra l’altro, per quanto riguarda Borrata Nicola, padre del ricorrente, il Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione misure di prevenzione) con il decreto n. 37/2005 (pubblicato il 22 aprile 2005) ha respinto la richiesta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali «per l’insussistenza del presupposto dell’attualità della pericolosità qualificata dello stesso».
La motivazione di questo provvedimento è ampia e dettagliata e si compendia nell’affermazione che i soli fatti indiziari di contiguità ad ambienti mafiosi risalgono a date ormai remote.
Analogo provvedimento, e nella stessa data, è stato preso dallo stesso Tribunale (decreto n. 36/2005) nei confronti di Borrata Gennaro.
2.7.1. Inoltre la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 25 settembre 2009 ( divenuta irrevocabile in data 24 maggio 2010) ha confermato la sentenza 20 dicembre 2003 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva assolto per non aver commesso il fatto Borrata Nicola, Borrata Luigi e Borrata Gennaro, imputati ( con altri) di truffa ai danni dell’A.I.M.A. (Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo) e reati connessi, mentre la pendenza di questo procedimento penale era stata considerata in precedenza come il principale, se non unico, elemento indiziario.
2.8.Da quanto esposto, pertanto, consegue che la motivazione dell’interdittiva impugnata (peraltro rintracciabile solo con riferimento ad una serie di note delle Forze dell’Ordine di cui si indicano soltanto gli estremi ) è deficitaria sotto un duplice profilo.
Infatti l’interdittiva, da un lato, assume, come unico elemento a carico dell’appellante, soltanto la sua condizione di parentela con altre persona, a loro volta presunte contigue ad ambienti mafiosi, mentre, dall’altro, richiama, come elementi a carico dei menzionati consanguinei dell’appellante, alcuni fatti, non solo, alquanto risalenti nel tempo, ma, soprattutto, smentiti, quanto alla loro valenza delittuosa, da successive pronunce dell’Autorità Giudiziaria.
2.9.Infine, per completezza, giova aggiungere che, nelle more del giudizio di appello, con decreto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli 3.12.2014 il padre dell’appellante, Borrata Nicola è stato riabilitato dagli effetti delle condanne penali inflittegli negli anni ‘80/’90.
Il suddetto decreto è stato depositato nella pubblica udienza 17.12.2014 con il consenso dell’Avvocato dello Stato presente.
3. In conclusione l’appello va accolto e , per l’effetto, in riforma della sentenza TAR, vanno annullate sia l’interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta 18.3.2011 sia la nota di diniego indennizzi del Commissario di Governo per l’Emergenza brucellosi in provincia di Caserta 31.3.2011 n.364, con il conseguente potere-dovere della Prefettura di riesaminare il caso alla luce di quanto esposto in motivazione.
Considerate le condizioni obiettivamente difficili in cui gli organi competenti operano l’attività di prevenzione delle attività imprenditoriali illegali nel contesto socio-economico dell’area casertana, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l ‘appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la nota interdittiva del Prefetto di Caserta 18.3.2011 e la nota del Commissario per lì emergenza brucellosi in provincia di Caserta 31.3.2011, n.364, con il conseguente obbligo del Commissario per l’emergenza brucellosi di adottare una nuova determinazione alla luce di quanto in motivazione..
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/09/2015.