Riforma Senato in Aula: sintesi delle misure del ddl

L’Assemblea del Senato  ha ripreso l’esame del disegno di legge recante “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.”

Il testo del ddl, giunto all’esame dell’Aula, differenzia la composizione e le funzioni del Senato; modifica il procedimento legislativo, che diventa fondamentalmente monocamerale, tranne alcuni casi; elimina la competenza legislativa concorrente delle Regioni, prevedendo la clausola di supremazia statale e sopprimendo ogni riferimento alla province.

Quale sarà la nuova architettura costituzionale ai sensi del ddl?

Alla Camera spetta la titolarità del rapporto fiduciario, della funzione di indirizzo politico e di controllo dell’operato del Governo.

Il Senato diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali, eletto in secondo grado, che concorre al raccordo tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea. Tra le sue funzioni specifiche vi sono la partecipazione alle decisioni relative agli atti normativi e alle politiche dell’Unione europea, il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e l’espressione del parere su nomine governative.

Il Senato, che diviene organo a rinnovo parziale non sottoposto a scioglimento, è composto da 95 senatori eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, e da 5 senatori di nomina presidenziale, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica. Il procedimento legislativo rimane bicamerale per le leggi costituzionali e le leggi che attuano disposizioni costituzionali in materia di minoranze linguistiche e referendum popolari.

Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: leggi che determinano ordinamento, elezione, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane, leggi che stabiliscono forme e termini della partecipazione italiana alla formazione e attuazione di norme e politiche dell’Unione europea, leggi che determinano le ineleggibilità e le incompatibilità dei senatori.

Negli altri casi, il procedimento legislativo è monocamerale: a maggioranza assoluta il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge; su richiesta di un terzo dei componenti ed entro termini stabiliti, può esaminare un disegno di legge approvato dalla Camera e deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

Nel testo licenziato dalla Camera la procedura rinforzata è limitata alle leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia: è richiesta la maggioranza assoluta ove la Camera intenda discostarsi dagli emendamenti del Senato. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ma non è più prevista la partecipazione di delegati regionali. Sono cambiati i quorum per l’elezione del capo dello Stato: dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea e, a partire dal settimo, la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Per quanto riguarda il Titolo V, sono elencate materie di competenza esclusiva dello Stato tra le quali figurano la tutela e promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti trasporto di interesse nazionale; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali e la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro e le politiche attive; disposizioni generali e comuni su istruzione e formazione professionale. La clausola di supremazia consente allo Stato di intervenire in materie riservate alla Regioni per tutelare l’interesse nazionale.

La discussione al Senat è iniziata il 17 settembre scorso.

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Redazione

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