Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato nel corso dell’esame in Commissione. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.
Il comma 1, alinea, prevede che i decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l’adozione dei decreti delegati dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi specifici di seguito elencati nelle lettere da a) a mmm):
– divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (cd. divieto di “gold plating”) (lett. a);
– con il decreto legislativo di riordino, adozione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici (lett. b);
-assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l’accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (lett. c);
– ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lett. d);
– predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali per le quali si prevedono disposizioni che coniughino la tempestività d’azione con i meccanismi di controllo e pubblicità successiva (lett. e e l);
– recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lett. f);
– previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lett. g);
– indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lett. h);
– semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lett. i);
– specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti (lett. m);
– individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina (lett. n);
– riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lett. o);
– rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lett. p);
– armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive (lett. q);
– definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria (lett. r);
– revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell’ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato,è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali (lett. s);
– rafforzamento delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (lett. t);
– individuazione dei casi in cui, con riferimento ai predetti atti di indirizzo, l’ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lett. u);
– consentire all’ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell’impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull’esperibilità dell’autotutela deve essere assunta (lett. aaa);
– individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lett. v);
– riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell’attuale sistema AVCpass (lett. z e aa);
– introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lett. bb);
– revisione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lett. cc);
– obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria attraverso la definizione di ambiti ottimali, a livello di unione di comuni (lett. dd);
– contenimento del ricorso alle varianti in corso d’opera (lett. ee);
– utilizzo, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta (lett. ff);
– utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto (lett. gg);
– istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lett. hh)
– garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lett. ii);
– rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lett. ll);
– istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lett. mm);
– revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lett. nn);
– limitazione del ricorso all’appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo per le opere puntuali, esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare (lett. oo);
– revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici (lett. pp);
– revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell’esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi (lett. qq);
– razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lett. rr e ss);
– revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lett. tt) e della disciplina in materia di avvalimento (lett. uu);
– razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (lett. vv);
– miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lett. zz);
– valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lett. bbb);
– istituzione, a cura dell’Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti (lett. ccc);
– introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, attraverso l’introduzione di “clausole sociali” per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. ddd);
– previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva (lett. eee);
– disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l’altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee (lett. fff);
– obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euromediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato (lett. ggg);
– revisione della disciplina dell’affidamento delle concessioni autostradali (lett. hhh e iii);
– individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lett. lll);
– promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto (lett. mmm);
– trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lett. nnn);
– introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lett. ooo);
– introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lett. ppp);
– “superamento” delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (lett. qqq).
Ulteriori disposizioni
Il comma 6 dispone che l’attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge in esame che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Il comma 7 prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Ulteriori disposizioni direttamente applicabili riguardano:
– il divieto, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, dell’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale (comma 8);
– l’introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di call center prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente continua con l’appaltatore subentrante, alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva (comma 9).
Il comma 10 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (performance bond).
Il comma 11 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.