Il Consiglio di Stato, con due recenti sentenze, ha censurato l’operato dell’Agenzia delle Entrate, sia per l’attribuzione «di incarichi dirigenziali senza concorso e senza criteri sia per la mancata adozione del Sistema e del Piano delle performance di cui al d.lgs 150/2009.
In particolare, con la sentenza del 6 ottobre 2015 n. 4641, il Consiglio di Stato ha rilevato che il regolamento dell’Agenzia delle Entrate ( il cui art. 24 consente la stipulazione di contratti a termine con i funzionari interni, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque non oltre una scadenza, da ultimo fissata al 31 dicembre 2010) ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall’art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).
Ad avviso del Collegio si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua “affidabilità”, per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell’agire amministrativo. Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti”, consentendo quindi l’attribuzione di incarichi dirigenziali senza concorso, senza criteri, e con un esercizio di discrezionalità del quale sfuggono al giudice amministrativo parametri e limiti.
Con la sentenza del 13 ottobre 2015, n. 4713, il Consiglio di Stato ha invece censurato l’Agenzia delle Entrate per la mancata adozione del Sistema e Piano delle Performance di cui al d.lgs. 150/2009.
Il collegio ha rilevato che pur essendo vero, come sosteneva a propria difesa l’agenzia fiscale, che l’articolo 57, comma 21, del d.lgs. n. 235 del 2010, demanda all’adozione di un d.p.c.m. la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni (“ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150, al personale del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali”), tuttavia ad avviso del Collegio non vi è una espressa sospensione o un rinvio generalizzato del relativo obbligo, il quale – in considerazione della portata generale della normativa contenuta nel richiamato d.lgs. n. 150/2010, che si riferisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2 , comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – è comunque operante anche per le amministrazioni finanziarie.
Inoltre, il Collegio rileva che l’obbligo delle amministrazioni di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 permane in tutta la sua cogenza e, di conseguenza, gli adempimenti previsti dal richiamato decreto legislativo n. 150/2009 devono comunque essere posti in essere. Sicché è da ritenersi che, qualora tale d.p.c.m. non intervenga entro termini ragionevoli, non viene meno l’obbligo di procedere alle attività (adottare il sistema di misurazione e valutazione ed il piano della performance) indicate dalla cennata normativa.
Pertanto ad avviso del Collegio, considerato che dalla entrata in vigore della invocata disposizione contenuta nell’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo n.235/2010 sono trascorsi ben cinque anni , l’ulteriore procrastinarsi della mancata adozione del Sistema e del Piano delle performance, in attesa della emanazione del d.p.c.m., non trova più ragionevole giustificazione, risultando decorso un termine in tutta evidenza irragionevolmente lungo per giustificare l’omesso adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 150/2009, e così ha ordinato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere all’adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e del Piano della performance nel termine di giorni 180 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
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