Il Tar Veneto, con l’ordinanza n. 1016 dell’8 ottobre 2015, ha ritenuto che in considerazione dell’incertezza normativa circa l’ammissibilità delle notifiche via pec nel processo amministrativo, è possibile avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, rimettere in termini la parte ai fini della rinnovazione della notificazione.
Il Collegio richiamando il disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, secondo cui è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ha ricordato che si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014; Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015), mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC (Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014).
Ad avviso del Collegio, da ciò ne consegue che in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio.
Dispone, infatti, l’art.37 che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Pertanto, ad avviso del Tar Veneto, l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte.
Di seguito il testo dell’ordinanza.
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N. 01016/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2015, proposto da:
Franco Comperchio, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Favotto, con domicilio eletto presso Carlotta Canal in Mestre-Ve, Via Caneve, 13;
contro
U.T.G. – Prefettura di Treviso, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parti non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 116176 del 04.09. 2015 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia Sezione di Treviso, esecutivo del provvedimento Fasc. 109868-10.09.2014 AREA III di revoca della patente emesso dalla Prefettura di Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.
Come è noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo.
Sulla base della disposizione così richiamata si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014; Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015), mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC (Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014).
Ne consegue che, in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio.
Dispone, infatti, l’art.37 che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Ritenuto che l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte;
Considerato che ricorrendo nella fattispecie le suddette condizioni, in applicazione dell’art. 37 c.p.a., è quindi possibile consentire la rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie;
Ritenuto, pertanto, che è possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del presente ricorso entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria della Sezione.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone, per le ragioni sopra esplicitate, la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente nel termine indicato in parte motiva.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)