Riforma Appalti: le nuove modalità e procedure per l’esercizio della delega

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato modificato in più punti nel corso dell’esame in sede referente. Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega, nonché in gran parte la definizione dei principi e dei criteri direttivi specifici.

In particolare, il comma 1, alinea delega il Governo ad adottare, sulla base delle modifiche apportate in sede referente, due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

  • l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento;
  • il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, il nuovo testo del comma 3 prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si pronuncino “contestualmente” entro trenta giorni dalla trasmissione decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri.

Un’ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo qualora  il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi.

In merito al contenuto dei decreti delegati, il nuovo testo del comma 4 prevede che:

  • il decreto di recepimento delle direttive dispone l’abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigente (D.Lgs. 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate;
  • il decreto di riordino della normativa, che dispone l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006   e di altre disposizioni, espressamente indicate, costituisce il nuovo Codice dei contratti  e deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.  

Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso, l’abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad opera del decreto legislativo di riordino e, per l’altro, che, sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e l’ANAC, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5).

Vai al testo approvato dalla Commissione

Redazione

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