Da mercoledì 14 ottobre 2015 è operativo su tutto il territorio nazionale il modello unico e standardizzato per la presentazione della “Super Dia”, cioè della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire.
Il Modello era stato approvato il 16 luglio dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Le regioni e gli enti locali avevano 90 giorni di tempo per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.
Il termine scadeva per l’appunto il 14 ottobre, quindi da tale data i professioni hanno a disposizione il nuovo modello unico che sarà dunque uguale per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle regioni a statuto speciale che mantengono la potestà legislativa sulle materie relative all’edilizia.
La super dia è utilizzabile al posto del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 3 del Testo Unico Edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie pesanti e ristrutturazioni urbanistiche), nel dettaglio:
– interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
– interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
– altri interventi, assoggettati al rilascio del permesso di costruire, che possono essere realizzati con la denuncia di inizio attività in base alle previsioni della normativa regionale.