Agenda Digitale. In Gazzetta il regolamento sul Fascicolo Sanitario Elettronico

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2015,  il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, recante il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.

Il Ministero della Salute, sul proprio sito, dichiara che con la pubblicazione del regolamento in Gazzetta prende ufficialmente il via l’utilizzo su tutto il territorio nazionale del fascicolo sanitario elettronico (Fse).

Il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura.

Nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali, il Fascicolo consentirà non solo al paziente di poter disporre facilmente di tutte le notizie relative al suo stato di salute ma permetterà al medico di accrescere la qualità e tempestività delle decisioni da adottare. Il modello di Fascicolo consentirà inoltre di evitare, attraverso i resoconti, l’incrocio dei dati e la trasparenza di essi, di evitare inefficienze e contribuirà a migliorare la programmazione, il controllo e la valutazione del sistema sanitario nel suo complesso, in un contesto sia italiano che europeo.

I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonche’ da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso.

Il nucleo minimo uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, e’ costituito dai seguenti dati e documenti:

a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito di cui all’articolo 21;

b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013;

c) verbali pronto soccorso;

d) lettere di dimissione;

e) profilo sanitario sintetico, di cui all’articolo 3;

f) dossier farmaceutico;

g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

3. I dati e documenti integrativi  sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e’ funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali:

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);

b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);

c) cartelle cliniche;

d) bilanci di salute;

e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale;

f) piani diagnostico-terapeutici;

g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;

h) erogazione farmaci;

i) vaccinazioni;

l) prestazioni di assistenza specialistica;

m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);

n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;

o) certificati medici;

p) taccuino personale dell’assistito di cui all’articolo 4;

q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuita’ assistenziale;

r) autocertificazioni;

s) partecipazione a sperimentazioni cliniche;

t) esenzioni;

u) prestazioni di assistenza protesica;

v) dati a supporto delle attivita’ di telemonitoraggio;

z) dati a supporto delle attivita’ di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;

aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

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Redazione

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