Cassazione: medici specializzandi alle Sezioni unite

La Corte di Cassazione, VI sez. Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015,  ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’ assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

La vicenda al centro del ricorso riguarda i medici specializzandi, che avevano frequentato le scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 257/91, e che si erano rivolti alla Corte di Appello di Palermo,  per ottenere il pagamento della giusta remunerazione o il risarcimento del danno per la mancata percezione della stessa,  per inadempimento da parte della Stato degli obblighi Ue derivanti dalle direttive 75/362 e 82/76.

I giudici palermitani di secondo grado avevano accolto la richiesta limitando il risarcimento agli anni dal 1982/83 al 1990/91, applicando il termine di prescrizione decennale dall’entrata in vigore della legge n. 370/99 e condannando il Governo a versare 6.713 euro a ciascun ricorrente.

Per tali motivi, il Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione alla Corte di Cassazione. I controinteressati lamentano invece la mancata applicazione del risarcimento anche per gli anni antecedenti al 1983.

La vicenda riguarda dunque  l’estensione o meno del risarcimento del danno per inadempimento del diritto Ue prima del 1983.

La corte rileva che indubbiamente lo stato italiano a partire dal 1 gennaio 1983  è inadempiente alle direttive UE per non aver organizzato i corsi di specializzazione in modo conforme alle stesse e che fino a tale data l’inadempimento non sussisteva in quanto non era scaduto il termine per il recepimento delle direttive, di conseguenza il corso di specializzazione iniziato prima di tale data non poteva qualificarsi in violazione della direttiva comunitaria.

Di conseguenza ad avviso della Corte, i medici che si sono immatricolati o iscritti ad un corso di specializzazione antecedente a tale data in cui lo Stato non era ancora inadempiente, non possono considerarsi danneggiati in quanto ad essi non andava applicata la normativa comunitaria e quindi non può sorgere in capo ad essi alcun diritto di risarcimento per un inadempimento che non c’è.

Tuttavia sulla questione la giurisprudenza è discorde, la sezione lavoro infatti propende per la necessaria e retroattiva integralità del ristoro del danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria, ritenendo contraria al principio della primazia del diritto comunitario l’esclusione di ogni risarcimento del danno per i medici che avevano comunque iniziato la frequenza dei corsi di specializzazione prima del 1983.

Considerato il contrasto sulla vicenda, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

 

 

Redazione

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