Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5331 del 24 novembre scorso, ha precisato che l’AGCM non è competente a disporre la restituzione delle sanzioni da essa irrogate e successivamente annullate, in tutto o in parte, dal giudice amministrativo. Tale competenza spetta al solo Ministero dell’economia e delle finanze.
Perciò, dichiara il Collegio, è inammissibile un ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2014, n. 156; 19 novembre 2003, n. 7469; 21 novembre 2003, n. 7602).
Tra l’altro, lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del resto, ha individuato nel suo Dipartimento del tesoro la struttura competente ad effettuare i rimborsi (v. nota del 6 giugno 2003 del Ministero dell’economia – Dipartimento per le politiche fiscali e note del 3 giugno 2002 e del 31 gennaio 2003 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Il Collegio inoltre rileva che il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito, quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un’attività vincolata o adempitiva in fase di esecuzione del giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio, che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza (Cons. Stato, VI, 6 maggio 1997, n.690).
Al riguardo, il Collegio precisa che la carenza di fondi di bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell’ente non costituiscono una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione, comunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto; pertanto, agli effetti del giudizio di ottemperanza è irrilevante la circostanza che l’amministrazione abbia compiuto solo gli adempimenti strumentali necessari per il pagamento del debito (Cons. Stato, V, 16 settembre 1993, n.904).
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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05331/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2015, proposto da:
I-Dika Spedizioni Internazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Tuccini, Federico Pellerito, Giuseppe Pellerito, con domicilio eletto presso Alessio Tuccini in Roma, Via Bazzoni, 3;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 04509/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Tuccino, Giuseppe Pellerito e Federico Pellerito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società I-Dika Spedizioni Internazionali s.p.a. chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4 settembre 2014, n. 4509, che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3040 del 2012, ha annullato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo AGCM) n. 22521 del 15 giugno 2011.
2. La ricorrente riferisce di aver chiesto, con istanza presentata prima all’AGCM e poi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la restituzione delle somme indebitamente versate per euro 240.385,32, oltre agli interessi e agli accessori di legge.
3. Di fronte alla risposta sostanzialmente negativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che con nota del 28 ottobre 2014 ha riscontrato la richiesta dichiarando di essere “impossibilitato allo stato attuale a soddisfare la richiesta di rimborso” e che comunque avrebbe provveduto “non appena sarà possibile”), la società I-Dika, ha proposto ricorso per l’ottemperanza.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone in rito l’inammissibilità-
5. All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che l’AGCM non è competente a disporre la restituzione delle sanzioni da essa irrogate e successivamente annullate, in tutto o in parte, dal giudice amministrativo. Tale competenza spetta al solo Ministero dell’economia e delle finanze.
Perciò è inammissibile un ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2014, n. 156; 19 novembre 2003, n. 7469; 21 novembre 2003, n. 7602). Lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del resto, ha individuato nel suo Dipartimento del tesoro la struttura competente ad effettuare i rimborsi (v. nota del 6 giugno 2003 del Ministero dell’economia – Dipartimento per le politiche fiscali e note del 3 giugno 2002 e del 31 gennaio 2003 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
8. Nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanza il ricorso per l’ottemperanza merita accoglimento.
Giova, al riguardo, rilevare che il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito, quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un’attività vincolata o adempitiva in fase di esecuzione del giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio, che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza (Cons. Stato, VI, 6 maggio 1997, n.690).
D’altra parte, la carenza di fondi di bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell’ente non costituiscono una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione, comunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto; pertanto, agli effetti del giudizio di ottemperanza è irrilevante la circostanza che l’amministrazione abbia compiuto solo gli adempimenti strumentali necessari per il pagamento del debito (Cons. Stato, V, 16 settembre 1993, n.904).
9. La nota con la quale, nel caso di specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riposto alla richiesta di restituzione presentata dall’odierna ricorrente (dichiarando di essere attualmente impossibilità ad effettuare il pagamento e riservandosi di procedere alla restituzione “non appena sarà possibile”) rappresenta un atto violativo dell’obbligo restitutorio direttamente discendente dal giudicato di annullamento della sanzione pecuniaria irrogata dall’AGCM.
10. La domanda di ottemperanza deve, pertanto, essere accolta e, per l’effetto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento a titolo di restituzione di quanto incassato in esecuzione del provvedimento sanzionatorio dell’AGC, alla somma di € 240.385,32 oltre agli interessi legali on decorrenza dalla data del pagamento (effettuato il 26 aprile 2012).
11. Va parimenti accolta, ai sensi dell’art 13, comma 6-bis d.P.R. 30 maggio 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) la domanda per la restituzione dei contributi unificati pagati per l’impugnazione del provvedimento dell’AGCM innanzi al Tribunale amministrativo regionale, per la proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato, nonché per la proposizione del presente giudizio di ottemperanza, per una somma complessiva di € 12.000 (€ 4.000 per ciascuno dei tre giudizi indicati).
12. Va fissato per il pagamento il termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, e si nomina fin da ora, per l’ipotesi di eventuale persistente inadempimento, come commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
13. Le spese del presente giudizio, nel rapporto con il Ministero dell’economia e delle finanze, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
14. Sussistono, invece, i presupposti, considerata la vicenda nella sua globalità, per compensare le spese rispetto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accogliere il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’effetto, lo condanna: al pagamento a favore della società I-Dika Spedizioni Internazionali s.p.a.:
– della somma di € 240.385,32, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
– della somma di € 12.000 a titolo di rimborso dei contributi unificati;
– delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
Fissa il termine di giorni venti decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza per l’esecuzione della sentenza e nomina, per l’ipotesi di persistente inadempimento, come commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con facoltà di facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)