Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 4 del 2015 avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014.
A seguito infatti della modifica normativa adoperata dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, numerose amministrazioni hanno rivolto al Dipartimento della funzione pubblica specifici quesiti rispetto ai quali il Ministro con la predetta circolare fornisce chiarimenti.
Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
In particolare a seguito della modifica, l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.
La circolare fornisce dei chiarimenti in merito all’ efficacia della disciplina nel tempo, ai soggetti interessati dal divieto, agli incarichi vietati ed agli incarichi consentiti.
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